Come cambiano i poteri di perquisizione della polizia nelle manifestazioni?


 Il Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23 ha introdotto significative modifiche ai poteri di perquisizione e di controllo della polizia, con un focus specifico sulle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico,.

Le principali novità riguardano l'estensione dell'ambito operativo, la tipologia di oggetti ricercabili e l'introduzione di una nuova forma di accompagnamento preventivo.

 

Art. 4 Legge n. 152/1975

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso  di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o di operazioni di polizia, anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione strumenti di effrazione o atti ad offendere, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l’incolumità pubblica o individuale.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.



1. Estensione e Modifiche della Perquisizione "sul posto" (Art. 4 Legge Reale)

Le modifiche all'articolo 4 della legge n. 152/1975 (cosiddetta "legge Reale") ampliano le facoltà degli ufficiali e agenti di polizia nei seguenti modi:

  • Contesto delle manifestazioni: Il potere di procedere a identificazione e perquisizione immediata è ora esplicitamente esteso ai servizi espletati durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico,.
  • Prevenzione in luoghi affollati: Le operazioni di polizia possono ora essere dirette anche alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone (come le zone della "movida"),,.
  • Oggetti ricercabili: Oltre ad armi, esplosivi e strumenti di effrazione, la polizia può ora ricercare qualsiasi "strumento atto ad offendere",,.
  • Nuovo presupposto soggettivo: Mentre in precedenza la perquisizione era ammessa per persone la cui presenza o atteggiamento "non appariva giustificabile", la nuova norma richiede che tali elementi appaiano costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale,,,.

2. L'accompagnamento preventivo (Art. 11-bis)

Viene introdotta una nuova misura di accompagnamento coattivo presso gli uffici di polizia, regolata dal nuovo articolo 11-bis del D.L. 59/1978,.

  • Durata: La persona può essere trattenuta per il tempo strettamente necessario agli accertamenti e comunque non oltre le 12 ore,,.
  • Condizioni: Deve sussistere un pericolo attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica e un "fondato motivo" di ritenere che il soggetto possa porre in essere condotte pericolose per il pacifico svolgimento della manifestazione,,.
  • Elementi di fatto rilevanti: Per decidere l'accompagnamento, la polizia può basarsi su:
    • Il possesso di strumenti come caschi, fumogeni, petardi, bastoni o oggetti contundenti,,.
    • La presenza di precedenti penali o segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza su persone o cose durante manifestazioni pubbliche negli ultimi cinque anni,.

3. Garanzie e Procedure

Nonostante l'ampliamento dei poteri, restano fermi alcuni obblighi procedurali:

  • Verbale e Magistratura: Per le perquisizioni deve essere redatto un verbale da trasmettere entro 48 ore al Procuratore della Repubblica,.
  • Controllo del Pubblico Ministero: Per l'accompagnamento coattivo (Art. 11-bis), la polizia deve dare immediata notizia al pubblico ministero, indicando l'ora e le circostanze del fermo,. Se il magistrato ritiene che non ricorrano le condizioni di legge, ordina l'immediato rilascio della persona,.
  • Natura dell'atto: Queste perquisizioni hanno natura preventiva (pre-processuale) e, secondo la giurisprudenza citata, non richiedono l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento dell'atto,. Tuttavia, l'uso della forza deve essere sempre rigorosamente proporzionato alla resistenza opposta,.