Circolare 24 marzo 2026 del Ministero dell'Interno sulla modifica dell' art. 192 codice della strada


 ðŸ”¹ RIASSUNTO

La circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (su telegram premium)  illustra le novità introdotte dal Decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23, in particolare la modifica dell’art. 192 del Codice della Strada.

Novità principale

Viene introdotto il comma 7-bis, che configura un nuovo reato:

  • Si verifica quando un conducente non si ferma all’alt imposto dalle forze di polizia e fugge.

  • La fuga diventa reato solo se comporta pericolo concreto, cioè se avviene con manovre pericolose.

Esempi di condotte pericolose

  • Accelerare bruscamente verso un posto di blocco

  • Guidare contromano

  • Passare con il rosso

  • Invadere marciapiedi o piste ciclabili

  • Speronare veicoli o mettere a rischio persone/animali

Natura del reato

  • È un reato autonomo e “speciale” rispetto alla resistenza a pubblico ufficiale.

  • Pena: reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Sanzioni accessorie

  • Sospensione della patente

  • Confisca del veicolo

Eccezione: niente confisca se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.

Procedure operative

  • Ritiro immediato della patente

  • Trasmissione alla Prefettura entro 10 giorni

  • Sequestro del veicolo e custodia giudiziale

Arresto in flagranza differita

  • Introdotta la possibilità di arresto anche dopo i fatti (entro 48 ore)

  • Ammesso quando il responsabile è identificato tramite:

    • video

    • foto

    • strumenti informatici


🔹 RELAZIONE (SPIEGAZIONE E CONTESTO)

La norma nasce con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale e la tutela degli operatori di polizia.

1. Logica della riforma

Prima:

  • La semplice fuga era spesso ricondotta alla resistenza a pubblico ufficiale.

Ora:

  • Si introduce una fattispecie specifica per la circolazione stradale, più mirata e applicabile.

👉 Questo evita ambiguità e rende più chiara la qualificazione giuridica dei fatti.

2. Elemento chiave: il pericolo

Non basta la fuga:

  • Deve esserci comportamento pericoloso.

👉 Questo distingue:

  • chi non si ferma → illecito amministrativo

  • chi fugge mettendo a rischio → reato penale

3. Rafforzamento dell’azione di polizia

  • Possibilità di arresto differito anche senza fermo immediato

  • Uso di prove tecnologiche (video/foto)

👉 Risolve situazioni in cui inseguire sarebbe troppo rischioso.

4. Impatto pratico

  • Maggiore deterrenza per comportamenti pericolosi

  • Più strumenti operativi per le forze dell’ordine

  • Maggiore tutela per:

    • agenti

    • automobilisti

    • pedoni


🔹 CONCLUSIONE

La modifica introduce un reato mirato e più severo per le fughe pericolose, con:

  • chiarezza normativa

  • inasprimento sanzionatorio

  • maggiore efficacia operativa

👉 L’obiettivo principale è ridurre i rischi derivanti da inseguimenti e comportamenti estremamente pericolosi su strada.