Cassazione, sugli enti locali nessun obbligo di prevedere mensa o buoni pasto per il personale
La pronuncia conferma quanto aveva già chiarito in passato l’Aran la quale ha sempre sostenuto l’assenza in capo al lavoratore di un preciso diritto soggettivo
Non c’è l’obbligo di prevedere mensa o buoni pasto negli enti locali
Gli enti del comparto Funzioni Locali non hanno alcun obbligo di istituire un servizio mensa o, in alternativa, di attribuire al personale dipendente i buoni pasto sostitutivi.
Lo ha affermato la Sezione Lavoro della Cassazione nella recente sentenza n. 5477 dell’11 marzo 2026.
È infatti agevole osservare, precisa la Corte, che se la contrattazione collettiva avesse voluto assicurare al dipendente, sempre ed in ogni caso, la possibilità di usufruire o della mensa aziendale o del ticket di valore equivalente, la disposizione sarebbe stata diversamente formulata, con la previsione espressa del diritto ad ottenere l’una o l’altra prestazione, e non avrebbe avuto senso alcuno, nel contesto dell’intera disciplina contrattuale, il richiamo alla disponibilità delle risorse, atteso che lo stesso contratto collettivo, al comma 7 dell’art. 27, prevede una equivalenza dei costi a carico dell’ente locale per l’adempimento delle obbligazioni alternative (recita, infatti, l’art. 27, comma 7, del CCNL del 23.2.2026 «Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge», che a sua volta prevede che «Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente»).
La previsione di compatibilità dei costi con le risorse finanziarie a disposizione dell’ente si giustifica, pertanto, proprio in ragione del carattere non assoluto, bensì condizionato, di entrambe le obbligazioni alternative.
In via conclusiva, dunque, i plurimi argomenti evidenziati nei punti che precedono inducono la Corte a ritenere che con la disposizione contrattuale citata non venga direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all’istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione ai singoli enti, compatibilmente con le risorse disponibili.
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