Ambiente – Inquinamento – Rifiuti – Recupero e smaltimento – Soggetti obbligati – Espropriazione – Beneficiario – Responsabilità – Sussistenza

 È legittima l'adozione di ordinanza di rimozione dei rifiuti ex art. 192, comma 3, d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell'ambiente), nei confronti dell'Agenzia del demanio, per culpa in vigilando, quale proprietaria di un'area espropriata per pubblica autorità e beneficiaria dell'espropriazione, anche se sia avvenuta la formale immissione in possesso in favore di altro soggetto - nell'ipotesi di specie AIPO - quale autorità espropriante, comportando detta immissione  la  mera certificazione del  passaggio di proprietà delle aree dall’espropriato al beneficiario dell’espropriazione, senza implicare alcuna materiale apprensione o presa di possesso delle aree stesse da parte dell’autorità espropriante. Né la disponibilità dell'area in favore dell'autorità espropriante può essere desunta dalla circostanza che questa abbia predisposto il piano di caratterizzazione, al solo fine di accertare il livello di contaminazione presente sull'area, effettuando le conseguenti comunicazioni alle amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 245, comma  2, del codice dell'ambiente. (1).


In motivazione la sezione ha precisato che gli adempimenti posti in essere da AIPO quale autorità espropriante sono stati, in particolare, posti in essere in coerenza con il quadro normativo di riferimento, posto che il menzionato art. 245, comma 2, attribuisce al soggetto, diverso dal proprietario dell’area e dal responsabile dell’inquinamento, che si trova a dover operare in un’area, due soli obblighi: a) l’obbligo di dare comunicazione dell’inquinamento alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente competenti e b) l’obbligo di attivare gli strumenti di protezione individuati dall’art. 242, del Codice dell’ambiente. Ne consegue che, a fronte dell’assolvimento di tali incombenze meramente formali, nessuna responsabilità per lo stato del sito può essere ascritta ad AIPO, ragion per cui correttamente il Comune di Moncalieri non aveva incluso tale Agenzia tra i destinatari dell’ordinanza contestata.

 

Ambiente – Inquinamento – Rifiuti – Recupero e smaltimento – Soggetti obbligati – Demanio idrico – Regione – Responsabilità – Esclusione

 

La responsabilità dell'Agenzia del demanio, ex art. 192 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), quale proprietaria  su beni del demanio idrico non è esclusa per il fatto che la gestione amministrativa di tali beni, ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato della legge 23 dicembre 200, n. 388, sia  affidata alle regioni e agli enti locali competenti per territorio, essendo escluse, dalle competenze delegate a detti enti, quale individuate dal successivo art. 89, i compiti di rimozione dei rifiuti rinvenuti sui terreni appartenenti al demanio statale e che deve  escludersi dal novero delle funzioni delegate alle regioni, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quella di ripristino dello stato dei luoghi dei terreni sui quali sono stati abbandonati rifiuti, non potendo tale attività essere ricondotta nell’ambito del concetto di “funzioni e compiti amministrativi”, rientrando la pulizia dei beni demaniali oggetto dello scarico incontrollato di rifiuti attiene alla gestione “materiale” e non amministrativa di detti beni. (2).


Nella fattispecie de qua viene in rilievo un'area di proprietà dell’Agenzia del demanio, ubicata sulla sponda sinistra del torrente Sangone, un tempo sede di insediamenti produttivi che ne avevano causato, a partire dal 2008, la contaminazione con rifiuti di varia natura. In motivazione la sezione ha dunque precisato che nell’attuale quadro normativo regolante la materia in esame, delineato dal d.lgs. n. 112 del 1998, di attuazione della legge delega n. 59 del 1997, mentre la titolarità dei beni demaniali è rimasta all’amministrazione finanziaria (e per essa all’Agenzia del demanio), alle regioni e ai comuni sono state affidate una parte delle relative funzioni amministrative, con particolare riferimento al rilascio delle concessioni, all’uso e alla tutela dei beni stessi, escluse quelle espressamente rimaste in capo allo Stato per ragioni di tutela dell’interesse nazionale. Si è pertanto delineata una tendenziale separazione tra titolarità/proprietà dei beni demaniali, che è rimasta statale, e gestione di alcune funzioni dei beni stessi (in particolare, quelle che più direttamente interessano l’ambito locale), la quale è stata affidata alle regioni e ai comuni.

 

Ambiente – Inquinamento – Rifiuti – Recupero e smaltimento – Agenzia del demanio – Responsabilità – Configurabilità

 

È legittima l'adozione di ordinanza di rimozione dei rifiuti ex art. 192, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell'ambiente), nei confronti dell'Agenzia del demanio, per culpa in vigilando, quale proprietaria dell'area, interessata da una contaminazione ambientale storica, qualora dall'istruttoria sia emerso che la stessa risulti  frequentata da persone senza fissa dimora, con assenza di qualsivoglia recinzione e/o controllo e sia stata interessata nel corso del tempo da continui sversamenti dei rifiuti di cui la stessa era consapevole, desumendosi la colpa  dalla protrazione della  condotta omissiva per un notevole lasso di temporale, nonostante l’acquisita consapevolezza dello stato dei luoghi. (3).


In motivazione la sezione, dopo aver condiviso quanto ritenuto da Cons. Stato, sez. I, par. 12 marzo 2025, n. 665, che aveva ritenuto illegittima l’ordinanza di smaltimento dei rifiuti sottoposta al suo esame, "mancando quanto meno la prova del comportamento colposo da parte dell’Agenzia del demanio, proprietaria del bene”, ha evidenziato che la fattispecie de qua, sul piano delle risultanze fattuali, divergesse da quella oggetto del citato parere, posto che, diversamente da quanto accertato in tale decisione, nel caso di specie l’inquinamento era localizzato principalmente in un’area ben individuata, adiacente a un compendio industriale che era stato oggetto, in un passato recente, di insediamenti nomadi abusivi e incendi che avevano coinvolto i rifiuti abbandonati presenti e che l’area era di dimensioni contenute. La sezione ha inoltre evidenziato che l’amministrazione pubblica - nell’attività di cura dei propri beni - deve dare esempio del rispetto della legalità (Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2016, n. 58; 10 giugno 2014, n. 2977; in termini anche Corte EDU, sez. I, 19 giugno 2001, Zwiewrzynsi c. Polonia, § 73).

 

Ambiente – Inquinamento – Rifiuti – Recupero e smaltimento – Soggetti obbligati – Proprietario – Responsabilità – Elemento soggettivo

 

L’art. 192, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente) stabilisce inequivocabilmente la necessità che l’imputabilità, a titolo di dolo o colpa, del proprietario del fondo, che non sia autore materiale dell’inquinamento, debba essere dimostrata dall’amministrazione con una istruttoria adeguata. Lamministrazione non può dunque indiscriminatamente indirizzare l'ordinanza di sgombero al proprietario dell'area in cui sono stati abbandonati i rifiuti, senza prima dimostrare che questi abbia concretamente posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, che possa giustificarne un concorso di responsabilità con gli autori materiali dell'illecito, non essendo sufficiente provare la mera inerzia del proprietario rispetto alle altrui condotte di abbandono incontrollato di rifiuti, ma dovendosi provare che costui abbia realizzato quanto meno una condotta di agevolazione colposa degli autori materiali dell’illecito.  (4).


In motivazione la sezione ha riportato il diverso orientamento giurisprudenziale, ritenuto non condivisibile, che ricollega la responsabilità del proprietario al paradigma della responsabilità aggravata (o addirittura oggettiva), sulla base del rilievo che "il testo della legge, specie quando formulata, come nel caso in esame, mediante la c.d. tecnica per fattispecie analitica, costituisce un limite insuperabile rispetto ad opzioni interpretative che ne disattendano ogni possibile risultato riconducibile al suo potenziale campo semantico (così come delimitato dalla disposizione), per giungere ad esiti con esso radicalmente incompatibili” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610). Ha al riguardo ricordato che il medesimo principio è stato ribadito anche dalla Corte costituzionale, con la sentenza 18 gennaio 2024, n. 5, nella quale si è fortemente valorizzata la necessaria connessione tra interpretazione e testo, sottolineando che l’univoco tenore letterale della disposizione normativa costituisce un limite invalicabile alla pur doverosa interpretazione conforme alla Costituzione della legge.

 

Ambiente – Inquinamento – Rifiuti – Recupero e smaltimento– Proprietario – Responsabilità – Colpa – Presupposti

 

 Affinché  il proprietario possa essere chiamato a rispondere dell'abbandono incontrollato dei rifiuti da parte dei terzi, ex art. 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), a titolo di colpa, è  indispensabile che  disponga di una conoscenza adeguata della situazione di fatto relativa al fondo di riferimento, tale da consentirgli di percepire l’esistenza di un rischio o di un’attività potenzialmente illecita e, conseguentemente, di attivarsi per prevenirne gli effetti pregiudizievoli. Inoltre, occorre che l’inerzia del soggetto non solo sia consapevole, ma anche oggettivamente censurabile alla luce delle specifiche condizioni di fatto e delle regole di diligenza, prudenza e perizia esigibili in concreto e che pertanto ometta di adottare le misure doverose, ragionevoli e concretamente praticabili, per mera negligenza, imprudenza o imperizia, manifestando così una consapevole inosservanza dei doveri di tutela ambientale connessi all’esercizio dei poteri di signoria sul bene. (5).


In motivazione la sezione ha precisato che la consapevole inerzia del proprietario può essere desunta dall’amministrazione attraverso una pluralità di elementi indiziari, quali, a titolo esemplificativo: l’abituale frequentazione o transito sull’area interessata; la prossimità della propria abitazione al fondo sul quale risultano abbandonati i rifiuti; la ricorrenza di eventi analoghi pregressi; la ricezione di avvisi o diffide da parte dell’amministrazione; la permanenza dei rifiuti per un lungo periodo di tempo, il loro accumulo progressivo o la stratificazione degli stessi.

 

Ambiente – Inquinamento – Rifiuti – Recupero e smaltimento – Proprietario – Responsabilità – Colpa – Omessa recinzione

 

Affinché  il proprietario possa essere chiamato a rispondere dell'abbandono incontrollato dei rifiuti da parte dei terzi, ex art. 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), a titolo di colpa, non è sufficiente la mancata predisposizione di opere o mezzi idonei a precludere l’accesso al fondo, poiché  la recinzione costituisce una mera facoltà del titolare del diritto dominicale ai sensi dell’art. 841 c.c., il cui mancato esercizio non è idoneo, di per sé, a configurare una condotta colposa. Tuttavia, anche la mancata recinzione del fondo può assumere rilievo ai fini della configurabilità della responsabilità omissiva del proprietario nei casi in cui egli sia pienamente consapevole dell’attività illecita altrui e disponga - anche in considerazione dell’estensione limitata del fondo -  dei mezzi concretamente idonei a impedirne la prosecuzione, come ad esempio, nell’ipotesi di mancata chiusura di varchi noti o punti di accesso, nonostante precedenti episodi di abbandono di rifiuti. (6).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Quanto alla non annoverabilità delle funzioni delegate alle regioni sui beni del demanio idrico, dei compiti di rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi: Cons. Stato, sez. I, preavviso 6 agosto 2024, n. 3142; Ta.r. per la Puglia, Lecce, sez. I, 5 giugno 2014, nn.1377 e 1374.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. I, par. 12 marzo 2025, n. 665; sez. IV, 28 giugno 2024, n. 7236; sez. V, 8 luglio 2019, n. 4871; sez. IV, 7 giugno 2018 n. 3430; 12 aprile 2018, n. 2195; 1 aprile 2016 n. 1301.
Difformi: Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2020, n.14612; Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2014, n. 2977; Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2006, n. 5045 secondo le quali il proprietario è responsabile anche della mancata assunzione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce per prevenire che terzi possano abbandonare rifiuti sul fondo.

(5) Non risultano precedenti negli esatti termini
(6) Conformi: Quanto alla prima parte della massima: Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2022, n. 1630; Cass. civ., sez. un., ord. 16 settembre 2021, n. 25039; Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 7657; sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612.