Videosorveglianza presso esercizio commerciale che riprendono aree pubbliche
(su telegram premium il verbale di accertamento violazione, in docx, che viene trasmesso dall'organo di Polizia al Garante)
✅ RIASSUNTO DEL PROVVEDIMENTO
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 16 gennaio 2026, ha sanzionato la società “Macelleria La Costata s.r.l.s.” per un uso illecito di un impianto di videosorveglianza .
🔍 Origine del caso
Nel marzo 2023, la Polizia Locale di Rionero in Vulture, su richiesta dell’ATER di Potenza, ha effettuato un controllo.
Sono state rilevate tre telecamere installate all’esterno dell’esercizio commerciale.
Le telecamere:
riprendevano aree pubbliche (parcheggio e strada comunale);
erano prive di cartelli informativi;
risultavano installate senza autorizzazione condominiale.
⚖️ Violazioni accertate
Il Garante ha accertato la violazione di:
art. 5, par. 1, lett. a) GDPR – principio di liceità e trasparenza;
art. 6 GDPR – assenza di una valida base giuridica;
art. 13 GDPR – mancata informativa agli interessati .
Il titolare del trattamento non ha presentato difese né giustificazioni durante il procedimento.
💰 Sanzione e obblighi
Sanzione amministrativa: 1.500 euro
Obblighi imposti:
installare idonea cartellonistica informativa;
riposizionare le telecamere evitando la ripresa di spazi pubblici o condominiali;
adeguarsi al GDPR entro 30 giorni.
Il provvedimento è stato disposto per la pubblicazione sul sito del Garante (in forma anonima) .
📝 RELAZIONE (sintesi argomentata)
Il provvedimento del Garante Privacy del 16 gennaio 2026 evidenzia l’importanza del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali anche in contesti apparentemente ordinari, come quello di un esercizio commerciale.
Nel caso esaminato, l’installazione di un impianto di videosorveglianza è avvenuta in modo non conforme al GDPR, poiché le telecamere riprendevano aree pubbliche e non era stata fornita alcuna informativa agli interessati. Tali condotte violano i principi fondamentali di liceità, trasparenza e minimizzazione del trattamento, cardini della disciplina europea sulla protezione dei dati.
Particolarmente rilevante è l’assenza di una base giuridica valida per la ripresa di spazi pubblici: il legittimo interesse del titolare non può estendersi oltre i confini della proprietà privata, se non in casi eccezionali e con adeguate garanzie tecniche (come l’oscuramento delle aree non pertinenti).
La sanzione, sebbene di importo contenuto, ha una chiara funzione dissuasiva e educativa, richiamando gli operatori economici al rispetto delle regole anche quando il trattamento dei dati avviene tramite strumenti tecnologici di uso comune. Il provvedimento conferma inoltre il ruolo centrale del Garante nella tutela dei diritti fondamentali delle persone, in particolare del diritto alla riservatezza negli spazi pubblici.
