Omologazione o approvazione? Non c'è peggior sordo di chi non ci vuol sentire...


Omologazione o approvazione? Una questione tutt’altro che formale

 Ancora una volta il Ministero continua a parlare di “omologazione” dei dispositivi per il rilevamento della velocità, come nel recente Decreto Dirigenziale n. 42 del 17/02/2026. Peccato che, giuridicamente, non si tratti affatto di omologazione.La differenza non è terminologica, ma strutturale.

Con riferimento al Decreto Dirigenziale n. 42 del 17/02/2026 pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, occorre precisare un aspetto tecnico-giuridico fondamentale: i dispositivi per l’accertamento delle infrazioni ai limiti di velocità non risultano “omologati” in senso proprio, bensì semplicemente approvati.

La distinzione non è meramente lessicale, ma sostanziale.

Nel sistema normativo del Codice della Strada:

  • L’omologazione presuppone l’esistenza di una disciplina tecnica dettagliata (regolamento o decreto ministeriale) che definisca requisiti costruttivi, funzionali e metrologici precisi, nonché procedure standardizzate di verifica e prove.

  • L’approvazione, invece, consiste in una valutazione amministrativa del singolo dispositivo in assenza di una disciplina tecnica completa e tipizzata. Si tratta di un atto diverso, meno strutturato e privo della formalizzazione tecnica propria dell’omologazione.

Nel caso dei misuratori di velocità, la normativa vigente non prevede una disciplina tecnica regolamentare completa idonea a fondare una vera e propria procedura di omologazione in senso tecnico. Di conseguenza, i decreti ministeriali che vengono impropriamente qualificati come “omologazione” configurano in realtà provvedimenti di approvazione.

La giurisprudenza ha più volte richiamato la necessità di distinguere correttamente tra i due istituti, sottolineando che l’uso improprio del termine “omologazione” non può trasformare un atto di approvazione in un’omologazione sostanziale.


Continuare a utilizzare il termine “omologazione” in assenza dei presupposti normativi che la definiscono rischia di generare confusione tra operatori del diritto, tecnici del settore e cittadini
 (non molto tempo fa mi sono dovuto attaccare con un architetto, che di tanto in tanto  si diletta come "esperto" della materia;) ), con conseguenze rilevanti anche sul piano della legittimità degli accertamenti.

Non si tratta quindi di una questione semantica, ma di correttezza giuridica e di rispetto della gerarchia delle fonti e delle procedure previste dall’ordinamento.