No alle multe automatiche artt. 172 e 173 del Codice della Strada
Il SafeDrive, un nuovo tipo di autovelox che, grazie all'intelligenza artificiale, rileva chi guida con il telefonino o senza cintura non è sufficiente per accertare dette violazioni in automatico.
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Il documento è una nota del Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale relativa all’utilizzo del dispositivo Autovelox SafeDrive per l’accertamento delle violazioni degli artt. 172 e 173 del Codice della Strada (uso delle cinture di sicurezza e uso di apparecchi elettronici durante la guida).
Il Ministero chiarisce che tali violazioni non possono essere accertate automaticamente a distanza, poiché non rientrano tra quelle previste dalla normativa per l’uso di dispositivi omologati senza la presenza dell’operatore.
Il dispositivo SafeDrive può essere utilizzato solo come strumento di supporto per individuare veicoli potenzialmente in infrazione, ma l’accertamento deve avvenire direttamente da parte dell’agente presente sul posto, che deve constatare personalmente la violazione.
Qualora la violazione fosse contestata esclusivamente sulla base delle immagini acquisite dal dispositivo, l’accertamento risulterebbe illegittimo.
Infine, si ribadisce l’obbligo della contestazione immediata, salvo i casi di impossibilità materiale, che devono essere motivata in modo concreto e specifico nel verbale, evitando formule generiche o ripetitive .
RELAZIONE
Oggetto: Utilizzo del dispositivo Autovelox SafeDrive per l’accertamento delle violazioni agli artt. 172 e 173 C.d.S.
Con la presente relazione si analizza la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale, concernente l’impiego del dispositivo Autovelox SafeDrive per il rilevamento delle violazioni relative al mancato uso delle cinture di sicurezza e all’uso di dispositivi elettronici durante la guida.
Dal documento emerge che, in base alla normativa vigente, tali violazioni non possono essere accertate mediante sistemi automatici di rilevazione a distanza, ma richiedono l’intervento diretto degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada.
Il dispositivo SafeDrive può pertanto svolgere esclusivamente una funzione ausiliaria di selezione dei veicoli da sottoporre a controllo, senza sostituire l’osservazione diretta dell’agente accertatore. La violazione deve essere constatata personalmente dall’operatore presente sul luogo dell’infrazione.
L’utilizzo delle sole immagini acquisite dal dispositivo come prova dell’illecito comporterebbe l’illegittimità dell’accertamento e, di conseguenza, della sanzione irrogata.
Si sottolinea inoltre l’importanza della contestazione immediata della violazione, che rappresenta la regola generale. L’eventuale impossibilità a procedere immediatamente deve essere adeguatamente motivata nel verbale, con riferimento a circostanze concrete e specifiche, evitando motivazioni generiche o standardizzate.
Alla luce di quanto sopra, l’impiego del dispositivo SafeDrive deve avvenire nel rigoroso rispetto dei limiti normativi indicati, al fine di garantire la legittimità dell’azione amministrativa e la tutela dei diritti degli utenti della strada .

