Gli Agenti di Pubblica Sicurezza possono portare un'arma da difesa "personale" -La Circolare Ministeriale
La circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 5 febbraio 2026 fornisce indicazioni applicative sull’articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48, convertito nella legge 9 giugno 2025 n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica.
La norma introduce una rilevante innovazione: gli agenti di pubblica sicurezza, quando non sono in servizio, sono autorizzati a portare senza licenza le armi comuni previste dall’art. 42 TULPS, anche diverse da quelle di ordinanza, esclusivamente per difesa personale.
La disposizione è ritenuta immediatamente applicabile, pur essendo previsto un successivo regolamento di coordinamento normativo.
L’ambito soggettivo comprende:
gli agenti delle Forze di polizia statali;
gli agenti di polizia locale, purché riconosciuti dal Prefetto e dotati di arma d’ordinanza.
Sono disciplinati:
acquisto delle armi senza titoli autorizzativi (con esibizione di tessera di servizio);
obblighi di comunicazione della detenzione all’Autorità di P.S.;
limiti numerici alla detenzione;
divieti di cessione a soggetti non autorizzati;
effetti di sospensioni, destituzioni o perdita della qualifica di agente di P.S.
La finalità è il rafforzamento dell’autotutela degli operatori e, indirettamente, della sicurezza collettiva.
RELAZIONE DI SERVIZIO / TECNICA
Oggetto
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica – Art. 28 D.L. 48/2025 convertito in L. 80/2025 – Indicazioni applicative sul porto d’armi senza licenza.
Premessa
La presente relazione analizza il contenuto e la portata applicativa della circolare emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, avente ad oggetto l’art. 28 del D.L. 48/2025, come convertito dalla legge n. 80/2025, con particolare riferimento al nuovo regime di porto d’armi senza licenza per gli agenti di pubblica sicurezza .
Contenuto del provvedimento
La norma consente agli agenti di pubblica sicurezza di portare, anche fuori servizio e senza licenza:
armi comuni da sparo di cui all’art. 42 TULPS;
armi diverse da quelle assegnate in dotazione.
La finalità esclusiva del porto è la difesa personale, superando l’obbligo di dimostrazione del “bisogno” grazie a una presunzione legale di esigenza di autotutela.
Ambito soggettivo di applicazione
Rientrano nella disciplina:
le Forze di polizia statali;
la polizia locale, se:
riconosciuta quale agente di P.S. dal Prefetto;
dotata di arma d’ordinanza secondo la normativa vigente.
Il porto dell’arma resta territorialmente limitato all’ambito di competenza dell’Ente di appartenenza, salvo autorizzazioni specifiche.
Aspetti operativi
Gli agenti interessati possono:
acquistare armi senza licenza, esibendo la tessera di servizio;
detenere le armi nel rispetto degli obblighi di comunicazione ex art. 38 TULPS;
portare l’arma nel rispetto dei limiti e delle finalità previste.
Restano fermi:
il limite massimo di tre armi detenibili;
i divieti di cessione a soggetti non autorizzati;
i controlli e i poteri dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Profili di criticità e controlli
Eventuali provvedimenti di:
sospensione,
destituzione,
perdita della qualifica di agente di P.S.,
possono incidere anche sul porto dell’arma privata, con possibilità di revoca o restrizione del beneficio, ai sensi dell’art. 39 TULPS.
Conclusioni
La disposizione in esame introduce un ampliamento significativo delle facoltà riconosciute agli agenti di pubblica sicurezza, orientato al rafforzamento dell’autotutela e dell’efficacia operativa.
L’applicazione della norma richiede:
rigoroso rispetto degli obblighi di comunicazione e tracciabilità;
coordinamento tra Autorità statali ed enti locali;
costante vigilanza sull’uso corretto della facoltà concessa.
