Gli Agenti di Pubblica Sicurezza possono portare un'arma da difesa "personale" -La Circolare Ministeriale

 


La circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 5 febbraio 2026 fornisce indicazioni applicative sull’articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48, convertito nella legge 9 giugno 2025 n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica.

La norma introduce una rilevante innovazione: gli agenti di pubblica sicurezza, quando non sono in servizio, sono autorizzati a portare senza licenza le armi comuni previste dall’art. 42 TULPS, anche diverse da quelle di ordinanza, esclusivamente per difesa personale.


La disposizione è ritenuta immediatamente applicabile, pur essendo previsto un successivo regolamento di coordinamento normativo.

L’ambito soggettivo comprende:

  • gli agenti delle Forze di polizia statali;

  • gli agenti di polizia locale, purché riconosciuti dal Prefetto e dotati di arma d’ordinanza.

Sono disciplinati:

  • acquisto delle armi senza titoli autorizzativi (con esibizione di tessera di servizio);

  • obblighi di comunicazione della detenzione all’Autorità di P.S.;

  • limiti numerici alla detenzione;

  • divieti di cessione a soggetti non autorizzati;

  • effetti di sospensioni, destituzioni o perdita della qualifica di agente di P.S.

La finalità è il rafforzamento dell’autotutela degli operatori e, indirettamente, della sicurezza collettiva.


RELAZIONE DI SERVIZIO / TECNICA

Oggetto

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica – Art. 28 D.L. 48/2025 convertito in L. 80/2025 – Indicazioni applicative sul porto d’armi senza licenza.


Premessa

La presente relazione analizza il contenuto e la portata applicativa della circolare emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, avente ad oggetto l’art. 28 del D.L. 48/2025, come convertito dalla legge n. 80/2025, con particolare riferimento al nuovo regime di porto d’armi senza licenza per gli agenti di pubblica sicurezza .


Contenuto del provvedimento

La norma consente agli agenti di pubblica sicurezza di portare, anche fuori servizio e senza licenza:

  • armi comuni da sparo di cui all’art. 42 TULPS;

  • armi diverse da quelle assegnate in dotazione.

La finalità esclusiva del porto è la difesa personale, superando l’obbligo di dimostrazione del “bisogno” grazie a una presunzione legale di esigenza di autotutela.


Ambito soggettivo di applicazione

Rientrano nella disciplina:

  • le Forze di polizia statali;

  • la polizia locale, se:

    • riconosciuta quale agente di P.S. dal Prefetto;

    • dotata di arma d’ordinanza secondo la normativa vigente.

Il porto dell’arma resta territorialmente limitato all’ambito di competenza dell’Ente di appartenenza, salvo autorizzazioni specifiche.


Aspetti operativi

Gli agenti interessati possono:

  • acquistare armi senza licenza, esibendo la tessera di servizio;

  • detenere le armi nel rispetto degli obblighi di comunicazione ex art. 38 TULPS;

  • portare l’arma nel rispetto dei limiti e delle finalità previste.

Restano fermi:

  • il limite massimo di tre armi detenibili;

  • i divieti di cessione a soggetti non autorizzati;

  • i controlli e i poteri dell’Autorità di pubblica sicurezza.


Profili di criticità e controlli

Eventuali provvedimenti di:

  • sospensione,

  • destituzione,

  • perdita della qualifica di agente di P.S.,

possono incidere anche sul porto dell’arma privata, con possibilità di revoca o restrizione del beneficio, ai sensi dell’art. 39 TULPS.


Conclusioni

La disposizione in esame introduce un ampliamento significativo delle facoltà riconosciute agli agenti di pubblica sicurezza, orientato al rafforzamento dell’autotutela e dell’efficacia operativa.

L’applicazione della norma richiede:

  • rigoroso rispetto degli obblighi di comunicazione e tracciabilità;

  • coordinamento tra Autorità statali ed enti locali;

  • costante vigilanza sull’uso corretto della facoltà concessa.