Autovelox: Il MIT depone le armi e nella bozza del decreto autovelox scrive OMOLOGAZIONE!!! (ma non per finta come fa di solito)


Per anni il Ministero ha tentato di equiparare l’approvazione dei dispositivi alla ben più rigorosa omologazione, cercando di sostenere questa interpretazione anche in sede giudiziaria. Tuttavia, il nodo è infine venuto al pettine: dopo una lunga serie di ricorsi persi e mancati introiti per le amministrazioni, l’Amministrazione centrale ha dovuto prendere atto della realtà normativa e giurisprudenziale e correggere la propria posizione.

Con l'ultima bozza   del Decreto Autovelox, inviato a Bruxelles (ai fini della procedura TRIS, che comporta una clausola di “stand still” di 90 giorni),  il Ministero ha finalmente posto fine a questo prolungato tira e molla, introducendo in modo chiaro e inequivocabile la norma cardine in materia di requisiti tecnici dei dispositivi di rilevamento:


Articolo 3 – Caratteristiche e requisiti
«I dispositivi e i sistemi di controllo impiegati nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti a omologazione del prototipo ai sensi dell’art. 192, comma 2 del Regolamento. Le caratteristiche del prototipo sono riportate nella tabella identificativa del dispositivo o sistema e i requisiti per l’omologazione dei prototipi sono contenuti nel Capo 1 dell’Allegato A.»

 Anche le CAPRE se ne dovranno fare una ragione. 

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Ecco i punti essenziali del nuovo decreto inviato a Bruxelles (in sintesi operativa):

(su telegram premium) 


🎯 Oggetto

  • Definisce caratteristiche, requisiti e procedure per omologazione, taratura e verifiche dei dispositivi/sistemi di controllo della velocità istantanea e media (art. 142 CdS)


🏛️ Autorità competente

  • MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: unica autorità per l’omologazione dei prototipi.


Omologazione

  • Obbligatoria per tutti i dispositivi/sistemi.

  • Riguarda il prototipo (non i singoli esemplari).

  • Esito positivo → decreto di omologazione pubblicato sul sito MIT.

  • Dal momento dell’entrata in vigore non sono più concesse “approvazioni”, solo omologazioni.


🧪 Taratura e verifiche

  • Taratura iniziale e periodica obbligatorie per ogni dispositivo.

  • Eseguite da laboratori accreditati (ISO/IEC 17025).

  • In caso di esito negativodivieto di utilizzo fino a esito positivo.

  • Stabiliti limiti massimi di errore (diversi per velocità ≤100 km/h e >100 km/h).


🧰 Controlli di conformità

  • Su produzione e dispositivi già in uso.

  • Effettuati da organismi accreditati o dal MIT.

  • Frequenza:

    • Ogni 3 anni se il produttore ha ISO 9001.

    • Ogni anno se privo di ISO 9001.

  • Campione minimo: ≥10% della produzione annuale.


🧾 Documentazione tecnica

  • Obbligatoria una tabella identificativa del dispositivo/sistema.

  • Distinzione chiara tra:

    • Parti rilevanti per la misura (Gruppo 1),

    • Parti rilevanti per l’acquisizione dell’infrazione (Gruppo 2),

    • Parti non rilevanti (Gruppo 3).

  • Modifiche:

    • Gruppo 1 → nuova omologazione.

    • Gruppo 2 → estensione di omologazione.

    • Gruppo 3 → nessuna comunicazione.


🔁 Disposizioni transitorie

  • I dispositivi già approvati ex DM 2017 elencati in Allegato B:

    • sono considerati omologati.

    • devono aggiornare la targhetta identificativa.

  • Le domande pendenti di approvazione → convertite d’ufficio in richieste di omologazione.


Abrogazioni

  • Abrogato il DM 13 giugno 2017 n. 282, salvo:

    • disposizioni su tarature periodiche (valide ancora 1 anno).