Art. 23 C.d.S. DISPOSIZIONI URGENTI PNRR – Schema decreto-legge


Si appresta ad essere varato in Consiglio dei Ministri il nuovo decreto-legge PNRR recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione». Si tratta di un provvedimento finalizzato a introdurre ulteriori semplificazioni nella governance del Piano per accelerarne l’attuazione finale e ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

Dallo schema di provvedimento, in attesa di essere approvato dal Governo, emergono numerose disposizioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle Amministrazioni centrali delle misure PNRR e dei Soggetti attuatori degli interventi, con un generalizzato snellimento delle procedure.
Figurano, inoltre, misura in tema di digitalizzazione delle procedure, disposizioni urgenti in materia di giustizia, istruzione e merito, università e ricerca, infrastrutture e trasporti, investimenti, ambiente e politiche di coesione.

 Ecco un riassunto chiaro del contenuto e una checklist operativa focalizzata sulla nuova disciplina dei cartelli pubblicitari.

Su telegram premium:
  •  bozza del Decreto;
  • CHECKLIST INTERNA OPERATIVA pensata per Uffici SUAP e Polizia Locale, utilizzabile come strumento di lavoro quotidiano (protocollo, istruttoria e controlli;
  • FAC-SIMILE DI VERBALE CONCLUSIVO CON DIFFIDA, redatto dal SUAP, coerente con la SCIA e con l’art. 23 del Codice della Strada.

✅ RIASSUNTO DEL PROVVEDIMENTO (schema DL PNRR)

Il nuovo decreto-legge PNRR, in corso di approvazione in Consiglio dei Ministri, introduce ulteriori misure urgenti per:

  • rafforzare la governance del PNRR;

  • accelerare l’attuazione finale degli interventi;

  • semplificare e snellire le procedure amministrative;

  • potenziare la capacità amministrativa delle Amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori.

Il decreto contiene disposizioni trasversali in materia di:

  • digitalizzazione delle procedure;

  • giustizia;

  • istruzione, università e ricerca;

  • infrastrutture e trasporti;

  • investimenti;

  • ambiente e politiche di coesione.

🔔 Novità rilevante: cartelli pubblicitari

Tra le misure di semplificazione figura una nuova disciplina per la collocazione dei mezzi pubblicitari (art. 23 Codice della Strada).

👉 Principio chiave:
La posa di cartelli pubblicitari non richiede più un’autorizzazione preventiva, ma è subordinata alla presentazione di una SCIA allo SUAP del Comune competente, salvo casi particolari.


🧾 CHECKLIST OPERATIVA – COLLOCAZIONE CARTELLI PUBBLICITARI

1️⃣ Ambito di applicazione

✔ Mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse
✔ Anche su suolo privato
❌ Escluse le isole di traffico delle intersezioni canalizzate (divieto assoluto)


2️⃣ Titolo abilitativo richiesto

SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
📍 Da presentare allo SUAP del Comune dove si svolge l’attività


3️⃣ Documentazione da allegare alla SCIA

Asseverazione di un tecnico abilitato
✔ Verifica del rispetto di:

  • art. 23, comma 1, Codice della Strada

  • DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione)

  • regolamenti comunali

  • regolamenti dell’ente proprietario della strada


4️⃣ Caso in cui la strada NON sia comunale

✔ Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA all’ente proprietario della strada
✔ L’ente può:

  • effettuare controlli di competenza

  • proporre provvedimenti motivati
    ⏱ Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA
    📌 Le osservazioni devono arrivare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine


5️⃣ Aree vincolate

Nessuna semplificazione per:

  • aree sottoposte a vincolo storico-artistico

  • aree sottoposte a vincolo paesaggistico

➡ Resta obbligatoria l’autorizzazione preventiva


6️⃣ Sanzioni

❌ In caso di violazione:

  • si applicano le sanzioni previste dall’art. 19, commi 3 e 4, L. 241/1990

  • inclusa la possibilità di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti


📌 Nota finale
Il quadro è basato su uno schema di decreto non ancora definitivamente approvato. Eventuali modifiche potranno intervenire in sede di approvazione o conversione in legge.


ART. 5 COMMA 2

La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l’attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dei requisiti e criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali o dell’ente proprietario della strada.


La SCIA di cui al primo periodo è corredata da un’asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l’ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, la trasmette immediatamente all’ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.

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 Ulteriori aggiornamenti verranno trasmessi a seguito dell’approvazione ufficiale del decreto.