Videosorveglianza privata su strada pubblica

 


Di seguito trovi un riassunto e una relazione strutturata del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 dicembre 2025 (doc. web n. 10211207) .


RIASSUNTO

Il Garante Privacy ha esaminato una segnalazione dei Carabinieri relativa a un impianto di videosorveglianza installato da una privata cittadina sulla facciata della propria abitazione, il cui angolo di ripresa includeva anche una strada pubblica.
Dall’istruttoria è emerso che la telecamera riprendeva persone identificabili che transitavano sulla via pubblica, facendo così rientrare il trattamento nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il trattamento è stato ritenuto illecito per violazione dei principi di liceità, trasparenza e minimizzazione dei dati (artt. 5, 6 e 13 GDPR). Tuttavia, poiché la titolare ha tempestivamente corretto l’angolo di ripresa, limitandolo alle sole pertinenze private, e non ha diffuso i dati a terzi, il Garante ha qualificato la condotta come violazione minore.

Non è stata applicata alcuna sanzione pecuniaria, ma è stato disposto un ammonimento e la pubblicazione del provvedimento in forma anonimizzata.


RELAZIONE

1. Fatti

La Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta ha segnalato al Garante la presenza di una telecamera privata installata su un’abitazione nel Comune di Paesana, idonea a riprendere anche una strada comunale. I filmati, acquisiti nell’ambito di una querela, mostravano il passaggio di persone sulla via pubblica .

2. Avvio del procedimento

Sulla base degli accertamenti, il Garante ha avviato un procedimento per presunta violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 GDPR.
La titolare ha presentato memorie difensive dichiarando:

  • finalità di sicurezza e difesa personale (atti persecutori subiti);

  • presenza di cartelli informativi;

  • conservazione delle immagini per massimo 3 giorni;

  • assenza di diffusione dei dati;

  • modifica dell’angolo di ripresa per escludere spazi pubblici e altrui.

3. Inquadramento giuridico

Il Garante ha chiarito che:

  • la videosorveglianza che riprende spazi pubblici non rientra nell’eccezione domestica;

  • trovano applicazione i principi di trasparenza, minimizzazione e liceità del trattamento;

  • la finalità difensiva può, in casi particolari, giustificare un’area di ripresa più ampia, ma solo se necessaria e proporzionata.

Nel caso concreto, la ripresa della strada pubblica non è stata ritenuta necessaria.

4. Valutazione della condotta

Il trattamento è stato considerato illecito fino all’adozione delle misure correttive. Tuttavia:

  • non vi è stata comunicazione o diffusione dei dati;

  • la titolare ha collaborato con l’Autorità;

  • le modifiche sono state tempestive ed efficaci.

Per tali ragioni, la violazione è stata qualificata come minore.

5. Decisione del Garante

Il Garante ha:

  • dichiarato l’illiceità del trattamento;

  • adottato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) GDPR;

  • disposto la pubblicazione del provvedimento in forma anonimizzata;

  • previsto la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.