Videosorveglianza privata su strada pubblica
Di seguito trovi un riassunto e una relazione strutturata del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 dicembre 2025 (doc. web n. 10211207) .
RIASSUNTO
Il Garante Privacy ha esaminato una segnalazione dei Carabinieri relativa a un impianto di videosorveglianza installato da una privata cittadina sulla facciata della propria abitazione, il cui angolo di ripresa includeva anche una strada pubblica.
Dall’istruttoria è emerso che la telecamera riprendeva persone identificabili che transitavano sulla via pubblica, facendo così rientrare il trattamento nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Il trattamento è stato ritenuto illecito per violazione dei principi di liceità, trasparenza e minimizzazione dei dati (artt. 5, 6 e 13 GDPR). Tuttavia, poiché la titolare ha tempestivamente corretto l’angolo di ripresa, limitandolo alle sole pertinenze private, e non ha diffuso i dati a terzi, il Garante ha qualificato la condotta come violazione minore.
Non è stata applicata alcuna sanzione pecuniaria, ma è stato disposto un ammonimento e la pubblicazione del provvedimento in forma anonimizzata.
RELAZIONE
1. Fatti
La Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta ha segnalato al Garante la presenza di una telecamera privata installata su un’abitazione nel Comune di Paesana, idonea a riprendere anche una strada comunale. I filmati, acquisiti nell’ambito di una querela, mostravano il passaggio di persone sulla via pubblica .
2. Avvio del procedimento
Sulla base degli accertamenti, il Garante ha avviato un procedimento per presunta violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 GDPR.
La titolare ha presentato memorie difensive dichiarando:
finalità di sicurezza e difesa personale (atti persecutori subiti);
presenza di cartelli informativi;
conservazione delle immagini per massimo 3 giorni;
assenza di diffusione dei dati;
modifica dell’angolo di ripresa per escludere spazi pubblici e altrui.
3. Inquadramento giuridico
Il Garante ha chiarito che:
la videosorveglianza che riprende spazi pubblici non rientra nell’eccezione domestica;
trovano applicazione i principi di trasparenza, minimizzazione e liceità del trattamento;
la finalità difensiva può, in casi particolari, giustificare un’area di ripresa più ampia, ma solo se necessaria e proporzionata.
Nel caso concreto, la ripresa della strada pubblica non è stata ritenuta necessaria.
4. Valutazione della condotta
Il trattamento è stato considerato illecito fino all’adozione delle misure correttive. Tuttavia:
non vi è stata comunicazione o diffusione dei dati;
la titolare ha collaborato con l’Autorità;
le modifiche sono state tempestive ed efficaci.
Per tali ragioni, la violazione è stata qualificata come minore.
5. Decisione del Garante
Il Garante ha:
dichiarato l’illiceità del trattamento;
adottato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) GDPR;
disposto la pubblicazione del provvedimento in forma anonimizzata;
previsto la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.
