Verbale C.d.S. - Chi sceglie di rendere dichiarazioni non può successivamente contestarne l’uso sfavorevole in giudizio.
RIASSUNTO DELL’ORDINANZA (Cass. civ., Sez. II, n. 438/2026)
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Fatto:
C.R. viene sanzionato per violazione dell’art. 179, comma 2, Codice della Strada per aver guidato un veicolo per circa 25 minuti e 12 km senza inserire la carta conducente nel cronotachigrafo digitale.
La sanzione consiste in:€ 866 di sanzione pecuniaria
ritiro della patente
decurtazione di 10 punti
Iter processuale:
Il Giudice di Pace di Reggio Emilia respinge l’opposizione.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in appello, conferma la decisione, attribuendo valore confessorio alle dichiarazioni rese spontaneamente dal conducente agli agenti.
Ripeti propone ricorso per cassazione.
Motivo del ricorso:
Violazione degli artt. 24 Cost., 6 CEDU e 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che le dichiarazioni autoaccusatorie non sarebbero utilizzabili perché rese senza le garanzie tipiche del procedimento penale (facoltà di non rispondere).Decisione della Cassazione:
Il ricorso è rigettato perché:le sanzioni amministrative stradali non hanno natura penale;
le dichiarazioni spontaneamente rese dal trasgressore e inserite nel verbale sono legittimamente utilizzabili;
la valutazione del loro valore probatorio è accertamento di fatto, non sindacabile in Cassazione.
Ulteriori conseguenze:
Condanna del ricorrente a € 700 a favore della Cassa delle Ammende (art. 96, co. 4, c.p.c.)
Obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato
RELAZIONE / COMMENTO GIURIDICO
L’ordinanza si inserisce nel consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in materia di illeciti amministrativi stradali, non si applicano le garanzie proprie del processo penale.
1. Natura amministrativa della sanzione
La Corte ribadisce che le violazioni del Codice della Strada hanno natura amministrativa e non punitivo-penale. Da ciò discende:
l’inapplicabilità dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 CEDU;
l’irrilevanza del principio “nemo tenetur se detegere” in senso penalistico.
2. Utilizzabilità delle dichiarazioni del trasgressore
Le dichiarazioni rese dal conducente:
sono state spontanee (come attestato dal verbale, dotato di fede privilegiata);
sono state inserite su richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 383 d.P.R. 495/1992;
possono costituire prova sufficiente della responsabilità, anche se autoaccusatorie.
Chi sceglie di rendere dichiarazioni non può successivamente contestarne l’uso sfavorevole in giudizio.
3. Limiti del giudizio di legittimità
La Corte chiarisce che:
la valutazione dell’idoneità delle dichiarazioni a integrare una confessione è questione di merito;
se la motivazione del giudice di appello è logica e coerente, non è censurabile in Cassazione.
4. Valenza pratica della decisione
L’ordinanza rafforza la posizione della Pubblica Amministrazione nei procedimenti sanzionatori e rappresenta un monito per i conducenti professionali:
le dichiarazioni rese agli organi accertatori possono avere un peso decisivo, anche in assenza di ulteriori prove.
