Quesito:E' possibile utilizzare apparecchiature automatiche per sanzionare il transito dei veicoli nel centro storico?
RISPOSTA: L'accesso non autorizzato nei centri storici tramite dispositivi automatici (varchi elettronici ZTL) è sanzionabile con multe salate (da 83 a 333€ per i varchi), ma la sanzione è valida solo se il sistema è correttamente omologato e gestito dalle autorità, con contestazione differita possibile solo con tali apparecchiature approvate dal Ministero dei Trasporti, altrimenti i verbali possono essere contestati perché illegittimi, soprattutto se l'apparecchiatura non è specifica per quel tipo di rilevamento o non è gestita correttamente
Di seguito si riporta il parere del MIT (ad oggi ancora valido) del 24.12.2024, evidenziandone le conseguenze operative:
Sintesi del contenuto
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risponde a un quesito del Comune di Casalmaggiore sulla possibilità di utilizzare dispositivi automatici di controllo (art. 201, comma 1-bis, lett. g, Codice della Strada) per sanzionare il transito vietato ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t.
Il MIT chiarisce che:
La normativa (DL 76/2020, conv. L. 120/2020) ha esteso in teoria l’uso dei dispositivi automatici anche a strade e corsie con accesso o transito vietato.
Tuttavia, l’effettiva applicazione è subordinata all’emanazione di uno specifico regolamento ministeriale, che deve definire:
caratteristiche dei dispositivi omologati;
condizioni di installazione ed esercizio.
Ad oggi tale regolamento non è ancora in vigore.
Di conseguenza, non è consentito utilizzare sistemi automatici per questo tipo di violazione.
Il controllo del divieto per i veicoli > 3,5 t può avvenire solo tramite contestazione immediata da parte degli organi di polizia.
Relazione tecnico-amministrativa
Oggetto
Utilizzo di dispositivi automatici per il controllo del transito vietato ai veicoli con massa superiore a 3,5 t – Parere MIT del 24/12/2024.
Quadro normativo
Art. 201, comma 1-bis, lett. g), D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Art. 49, comma 5-ter, lett. r), DL 76/2020, convertito in L. 120/2020
Valutazione del MIT
Il Ministero conferma che, sebbene la legge abbia ampliato l’ambito dei controlli elettronici, l’assenza del regolamento attuativo impedisce attualmente l’installazione e l’utilizzo di tali dispositivi per il controllo del transito vietato su strade ordinarie.
Conseguenze operative
❌ Non legittimo l’uso di varchi elettronici, telecamere o sistemi automatici per sanzionare il transito dei mezzi > 3,5 t.
✅ Ammissibile esclusivamente il controllo con fermo del veicolo e contestazione immediata.
⚠️ Eventuali sanzioni elevate tramite dispositivi automatici sarebbero annullabili per difetto di base normativa.
Conclusione
Fino all’entrata in vigore del regolamento ministeriale previsto dall’art. 201 CdS, il Comune e la Polizia Locale devono attenersi alle forme tradizionali di accertamento. Ogni diversa modalità automatizzata risulterebbe priva di fondamento giuridico.
articolo scritto con ausilio dell'I.A.
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Su telegram premium il relativo parere in originale pdf
Richiesta parere in merito all’utilizzo di dispositivi di cui all’art. 201, comma 1 -bis),
lettera g), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. – Riscontro.
In riferimento alla mail del 3 dicembre 2024, inviata da codesta Amministrazione e acquisita al
prot. n. 27580 in pari data, con la quale sono stati chiesti chiarimenti sulla possibilità di effettuare il
controllo in modo automatico del transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate di cui alla Fig. II 60/a del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della
Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), con i dispositivi di cui alla lettera g) del c. 1-bis dell’art.
201 “Notificazione delle violazioni” del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si
rappresenta quanto segue.
L’articolo 49, comma 5-ter, lettera r), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato
dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, di modifica della suddetta lettera g) del c. 1-bis
dell’art. 201 del Codice, ha previsto la predisposizione di un apposito regolamento da emanare con
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale sono definite le caratteristiche
dei dispositivi omologati per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici,
alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della
circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transit o vietato; con il medesimo
regolamento sono inoltre definite le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di
controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso,
all’interno ed in uscita nelle suddette corsie, strade, aree e zone, nonché il controllo della durata di
permanenza all’interno delle medesime zone.
Sebbene l’ambito del controllo elettronico sia stato esteso, attraverso la predetta riformulazione
della lettera g), del c. 1-bis dell’art. 201 del Codice, comprendendo anche le corsie e le strade con
accesso o transito vietato, ad oggi, per tali casi, non è possibile l’installazione di sistemi di controllo,
nelle more dell’entrata in vigore del previsto Regolamento, in corso di predisposizione da parte di
questo Ministero.
Pertanto, a norme vigenti, il controllo della regolamentazione della circolazione indicata da
codesta Amministrazione con la nota che si riscontra e costituita da un transito vietato ai veicoli di
massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, potrà essere effettuato solo in contestazione
immediata, senza l’utilizzo dei suddetti dispositivi.
Il Direttore della Divisione
(Dott. Ing. Valentino Iurato)
