Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – assistenza congiunta - richiesta chiarimenti applicativi.


 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – assistenza congiunta - richiesta chiarimenti applicativi.

La disciplina vigente in materia di “assistenza congiunta”, con riferimento all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ammette l’utilizzo dei permessi da parte di più caregivers, previa apposita documentazione e/o dichiarazione, fermo restando il limite del numero complessivo di tre i giorni di assistenza alla stessa persona con necessità di sostegno intensivo. Tali disposizioni si applicano al lavoratore dipendente pubblico o privato e, per ciò che concerne il frazionamento in ore di tali permessi nell’ambito del pubblico impiego, viene stabilito un ammontare massimo di 18 ore mensili per ogni assistito. Per i dipendenti di diversi settori lavorativi, si considera estesa la possibilità di frazionare il residuo delle giornate non fruite dall’altro caregiver, nei limiti previsti dalla legge e dai contratti di categoria. Per i soggetti assistenti che abbiano diverso rapporto di lavoro full time/part time, risulta preferibile adeguare l’utilizzo dei permessi in una modalità (giornate/ore) compatibile tra i diversi ambiti lavorativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di legge.


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https://lavoropubblico.gov.it

Data pubblicazione: 15/12/2025 prot. 84769 - 06/12/2024
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Ecco un riassunto chiaro e sintetico del documento del Dipartimento della Funzione Pubblica (nota DFP n. 84769 del 6/12/2024) :

Oggetto
Chiarimenti sull’applicazione dell’art. 33, comma 3, della legge 104/1992 in caso di assistenza congiunta, cioè quando più lavoratori assistono la stessa persona con disabilità.

Principi generali

Per uno stesso assistito il limite resta complessivamente di 3 giorni di permesso al mese (oppure 18 ore, se frazionati).


I permessi possono essere riconosciuti a più familiari, ma in via alternativa, non cumulativa.


È necessario che i lavoratori rendano apposita dichiarazione/attestazione sul rispetto dei limiti e sull’assenza di sovrapposizioni.

Chiarimenti per i diversi casi

Dipendenti pubblici (anche di comparti diversi):
Ammessa la frazionabilità dei permessi, purché nel rispetto del limite mensile complessivo e con dichiarazione che non vi siano altri fruitori nella stessa giornata.


Dipendenti pubblico/privato:
Le giornate non utilizzate da un lavoratore possono essere frazionate a favore dell’altro, sempre entro i limiti di legge e di contratto. È ammesso l’uso “misto” (giorni/ore) nell’arco del mese.


Rapporti di lavoro diversi (full time / part time):
In presenza di orari disomogenei, è preferibile uniformare la modalità di fruizione (tutti a giorni o tutti a ore), per evitare disparità o usi impropri, nel rispetto dei limiti legali.

Conclusione
L’assistenza congiunta è ammessa, ma non aumenta il numero totale dei permessi: i 3 giorni (o 18 ore) mensili restano un tetto unico per ogni persona assistita, da gestire in modo coordinato tra i familiari.