La polizia giudiziaria può accedere ai contenuti di un dispositivo informatico anche senza preventiva autorizzazione del giudice
🔹 RIASSUNTO DELLA SENTENZA (Cass. pen., Sez. III, n. 2218/2026)
La Corte di cassazione si pronuncia sul ricorso di G.N. contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato il sequestro probatorio di documentazione manoscritta e altri beni, nell’ambito di un’indagine per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse (art. 4 l. n. 401/1989) .
📌 Fatti principali
Durante un’ispezione amministrativa presso un’agenzia “Goldbet”, la polizia giudiziaria rinveniva un PC in uso esclusivo all’indagato.
Accedendo al computer (con credenziali già memorizzate), gli operanti riscontravano:
collegamenti a piattaforme di scommesse estere illegali;
numerose transazioni di scommesse sportive.
Venivano quindi sequestrati dati informatici, documentazione manoscritta, 400 euro in contanti, assegni e altri oggetti.
📌 Motivi di ricorso
Illegittimità dell’accesso al PC: secondo la difesa, i dati informatici erano inutilizzabili perché acquisiti senza decreto dell’autorità giudiziaria (richiamando l’art. 15 Cost. e la giurisprudenza UE).
Vizio di motivazione sul mancato dissequestro dei 400 euro.
📌 Decisione
La Cassazione rigetta il ricorso, confermando la legittimità del sequestro e condannando il ricorrente alle spese processuali .
🔹 RELAZIONE / COMMENTO GIURIDICO
⚖️ Questione centrale
La sentenza affronta un tema di grande attualità: l’accesso ai dati informatici da parte della polizia giudiziaria senza preventiva autorizzazione del giudice, alla luce:
dell’art. 354 c.p.p.;
della Direttiva UE 2016/680;
della sentenza CGUE, 4 ottobre 2024, C-548/21.
🧠 Principio di diritto affermato
La Corte stabilisce che:
La polizia giudiziaria può accedere ai contenuti di un dispositivo informatico anche senza preventiva autorizzazione del giudice, quando:
ricorrono ragioni di urgenza (per evitare alterazione o dispersione dei dati);
l’attività è seguita da un controllo giurisdizionale effettivo e tempestivo (come il riesame).
In tali casi, l’accesso è compatibile sia con il diritto interno (art. 354 c.p.p.) sia con i principi del diritto dell’Unione europea .
📌 Applicazione al caso concreto
L’accesso al PC è avvenuto durante un’ispezione istituzionale.
È stato limitato ai soli dati rilevanti.
Il Tribunale del riesame ha svolto un controllo pieno e indipendente.
👉 Di conseguenza, i dati sono utilizzabili e il fumus commissi delicti è correttamente ravvisato.
💶 Sul sequestro del denaro
La doglianza è dichiarata manifestamente infondata perché la somma di 400 euro non risultava formalmente oggetto del provvedimento impugnato. In ogni caso, la Corte chiarisce che l’interessato potrà proporre autonoma istanza di restituzione.
✨ In sintesi (da spendere all’esame o in relazione scritta)
Sentenza importante sull’equilibrio tra indagini informatiche e garanzie difensive.
Conferma un orientamento non rigido, che valorizza urgenza + controllo successivo del giudice.
Rilevante per casi di accesso a PC e dispositivi informatici in contesti ispettivi.
