La polizia giudiziaria può accedere ai contenuti di un dispositivo informatico anche senza preventiva autorizzazione del giudice

 


🔹 RIASSUNTO DELLA SENTENZA (Cass. pen., Sez. III, n. 2218/2026)

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La Corte di cassazione si pronuncia sul ricorso di G.N. contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato il sequestro probatorio di documentazione manoscritta e altri beni, nell’ambito di un’indagine per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse (art. 4 l. n. 401/1989) .

📌 Fatti principali

  • Durante un’ispezione amministrativa presso un’agenzia “Goldbet”, la polizia giudiziaria rinveniva un PC in uso esclusivo all’indagato.

  • Accedendo al computer (con credenziali già memorizzate), gli operanti riscontravano:

    • collegamenti a piattaforme di scommesse estere illegali;

    • numerose transazioni di scommesse sportive.

  • Venivano quindi sequestrati dati informatici, documentazione manoscritta, 400 euro in contanti, assegni e altri oggetti.

📌 Motivi di ricorso

  1. Illegittimità dell’accesso al PC: secondo la difesa, i dati informatici erano inutilizzabili perché acquisiti senza decreto dell’autorità giudiziaria (richiamando l’art. 15 Cost. e la giurisprudenza UE).

  2. Vizio di motivazione sul mancato dissequestro dei 400 euro.

📌 Decisione

La Cassazione rigetta il ricorso, confermando la legittimità del sequestro e condannando il ricorrente alle spese processuali .


🔹 RELAZIONE / COMMENTO GIURIDICO

⚖️ Questione centrale

La sentenza affronta un tema di grande attualità: l’accesso ai dati informatici da parte della polizia giudiziaria senza preventiva autorizzazione del giudice, alla luce:

  • dell’art. 354 c.p.p.;

  • della Direttiva UE 2016/680;

  • della sentenza CGUE, 4 ottobre 2024, C-548/21.

🧠 Principio di diritto affermato

La Corte stabilisce che:

La polizia giudiziaria può accedere ai contenuti di un dispositivo informatico anche senza preventiva autorizzazione del giudice, quando:

  • ricorrono ragioni di urgenza (per evitare alterazione o dispersione dei dati);

  • l’attività è seguita da un controllo giurisdizionale effettivo e tempestivo (come il riesame).

In tali casi, l’accesso è compatibile sia con il diritto interno (art. 354 c.p.p.) sia con i principi del diritto dell’Unione europea .

📌 Applicazione al caso concreto

  • L’accesso al PC è avvenuto durante un’ispezione istituzionale.

  • È stato limitato ai soli dati rilevanti.

  • Il Tribunale del riesame ha svolto un controllo pieno e indipendente.
    👉 Di conseguenza, i dati sono utilizzabili e il fumus commissi delicti è correttamente ravvisato.

💶 Sul sequestro del denaro

La doglianza è dichiarata manifestamente infondata perché la somma di 400 euro non risultava formalmente oggetto del provvedimento impugnato. In ogni caso, la Corte chiarisce che l’interessato potrà proporre autonoma istanza di restituzione.


✨ In sintesi (da spendere all’esame o in relazione scritta)

  • Sentenza importante sull’equilibrio tra indagini informatiche e garanzie difensive.

  • Conferma un orientamento non rigido, che valorizza urgenza + controllo successivo del giudice.

  • Rilevante per casi di accesso a PC e dispositivi informatici in contesti ispettivi.