Illecito penale ed amministrativo in ambito edilizio effetti del giudicato penale
Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione– Acquisizione al patrimonio del comune – Sanzioni penali – Doppio binario – Autonomia dei procedimenti
Il sistema del «doppio binario» sanzionatorio in ambito edilizio,
consistente nella irrogazione di sanzioni amministrative e penali in
caso di abuso, non viola il principio del ne bis in idem in
quanto n
on realizza un cumulo di sanzioni per uno stesso illecito, ma
consente di affrontare i diversi aspetti dell’illecito in modo
prevedibile e proporzionato, sanzionando l'attività del costruire
(sanzione penale) ovvero il risultato della costruzione (sanzione
amministrativa). In particolare, la misura demolitoria, in quanto volta a
ripristinare l’ordine materiale, prima ancora che giuridico, alterato
dalla realizzazione del manufatto abusivo, si diversifica, innanzi tutto
per finalità, dalla pena cui all’art. 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, diretta a punire il
comportamento che ha integrato l’abuso. (1).
In motivazione la sezione ha aggiunto che dalla natura «reale»
dell’ingiunzione a demolire consegue l’irrilevanza, ai fini della sua
applicazione, di qualsiasi indagine afferente eventuali profili di
colpevolezza, del tutto neutri rispetto alla sottesa necessità di
ripristino dello stato dei luoghi; al contrario, la condanna penale
presuppone il rispetto dei principi generali costituzionalmente
garantiti della colpevolezza quale presupposto della responsabilità.
Edilizia e urbanistica – Giudicato penale – Effetti – Fatti materiali – Acquisizione al patrimonio – Ordine di demolizione
Il vincolo di giudicato penale esterno copre esclusivamente l’accertamento dei «fatti materiali» e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica che non può condizionare quella autonomamente effettuata dal giudice amministrativo o civile. Pertanto, esulano dal perimetro del giudicato esterno le valutazioni che stanno alla base dell’individuazione del regime sanzionatorio degli abusi edilizi, benché il giudice amministrativo possa tenere conto delle diverse valutazioni effettuate dal giudice penale, utilizzandole, al pari di qualsiasi altro argomento, a supporto del proprio libero convincimento. (2).
La sezione ha aggiunto che un esempio emblematico è dato dalla casistica
riguardante l’accertamento temporale della realizzazione dell’opera
abusiva, rilevante per la valutazione di concedibilità della sanatoria,
ma anche, più in generale dello stato legittimo dell’immobile ai sensi
dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, che in taluni casi è stato
reputato alla stregua di un fatto materiale, in altri, di
interpretazione passibile di qualificazione autonoma.
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen. 11 ottobre 2023, n. 16
(sull’autonomia dei procedimenti esecutivi della demolizione penale e
amministrativa; oggetto della News UM n. 124 del 27 novembre 2023);
Cons. Stato, sez. II, 27 novembre 2025, n. 9353; 22 maggio 2025, n.
4471; 20 gennaio 2023, n. 714; C.g.a., sez. giur., 9 luglio 2025, n.
530; Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 2021, n. 20941; 23 novembre 2021,
n. 46194.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Sulla portata del giudicato esterno ex art. 654 c.p.p., si veda: Cons.
Stato, sez. VI, 1 ottobre 2021, n. 6583; 15 febbraio 2021, n. 1350; 23
novembre 2017, n. 5473.
