È legittimo il sistema CUDE che associa il contrassegno disabili a un numero limitato di targhe
Accesso dei veicoli al servizio di persone disabili nelle zone a traffico limitato e oneri di comunicazione
T.a.r. per il Lazio, sezione III, 5 dicembre 2025, n. 22066 - Pres. Stanizzi, Est. Savi
Circolazione stradale – Piattaforma nazionale informatica dei contrassegni unificati disabili europei (CUDE) – Accesso alle zone a traffico limitato – Onere di comunicazione delle targhe associate al contrassegno – Legittimità
È legittima la disciplina di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante la definizione delle procedure per l'istituzione della piattaforma nazionale informatica dei contrassegni unificati disabili europei, nella parte in cui prevedere che il richiedente debba comunicare le targhe (fino a un massimo di due) associate al contrassegno, con possibilità di modificarle. (1).
In motivazione, la Sezione ha chiarito che la disciplina di cui al
decreto ministeriale dà luogo a uno strumento facoltativo, finalizzato
ad agevolare la mobilità delle persone disabili titolari di
contrassegno, il cui utilizzo è soggetto ad adempimenti non
sproporzionati, finalizzati a prevenire gli abusi e in ogni caso
riconducibili ai doveri di solidarietà sociale. Non può, pertanto,
essere tutelata la pretesa all’accesso nelle ZTL subordinato alla sola
esposizione del contrassegno, in quanto escludere la possibilità di
eseguire i controlli automatici attraverso i varchi renderebbe di fatto
impossibile vigilare sul rispetto del divieto.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
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RIASSUNTO
Il TAR Lazio (Sez. III) ha respinto il ricorso presentato da alcuni cittadini disabili residenti a Napoli contro:
il decreto ministeriale 5 luglio 2021 (piattaforma nazionale CUDE);
la delibera della Giunta comunale di Napoli n. 200/2024, con cui il Comune ha aderito alla piattaforma.
I ricorrenti contestavano l’obbligo di associare il contrassegno disabili alle targhe di massimo due veicoli, ritenendolo contrario alla normativa nazionale, costituzionale e sovranazionale, poiché il contrassegno è personale e non legato a uno specifico veicolo.
Il TAR ha ritenuto la disciplina legittima, affermando che:
l’associazione delle targhe è prevista dalla legge (l. 145/2018);
non costituisce un vincolo rigido, poiché le targhe sono liberamente modificabili;
il sistema serve a garantire controlli efficaci nelle ZTL, senza comprimere in modo sproporzionato il diritto alla mobilità;
l’adesione alla piattaforma è facoltativa.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con spese compensate .
RELAZIONE
1. Fatti di causa
I ricorrenti sono titolari di contrassegno disabili ex art. 381 d.P.R. 495/1992.
Contestano la piattaforma CUDE, che richiede l’indicazione preventiva di una o due targhe per consentire l’accesso e la sosta nelle ZTL tramite controlli elettronici.
Il Comune di Napoli ha aderito a tale sistema nel 2024.
2. Oggetto dell’impugnazione
Decreto MIT 5 luglio 2021 (attuativo della l. 145/2018);
Delibera Giunta comunale Napoli n. 200/2024;
Atti presupposti e consequenziali.
3. Motivi di ricorso
Primo motivo (principale)
Violazione:
artt. 2, 3 e 16 Cost.;
Carta dei diritti fondamentali UE;
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
art. 381 d.P.R. 495/1992.
Secondo i ricorrenti, l’associazione del contrassegno alle targhe:
limita la libertà di circolazione;
introduce un vincolo non previsto dalla legge;
crea disparità territoriali tra Comuni aderenti e non aderenti.
Secondo motivo (subordinato)
Illegittimità costituzionale della stessa legge istitutiva della piattaforma (l. 145/2018), se interpretata nel senso di imporre tali limitazioni.
4. Decisione del TAR
Il TAR rigetta il ricorso, ritenendolo infondato.
5. Ragioni della decisione (ratio decidendi)
Base legislativa chiara: è la stessa l. 145/2018 a prevedere la verifica delle targhe associate ai contrassegni.
Nessun vincolo al veicolo: l’associazione a due targhe non contraddice l’art. 381, perché:
non è esclusiva;
è sempre modificabile dal titolare.
Bilanciamento dei diritti: il diritto alla mobilità del disabile non è “tiranno”, ma va coordinato con:
esigenze di controllo;
parità di trattamento tra tutti gli utenti delle ZTL.
Funzionalità dei controlli: senza collegamento alle targhe, i varchi elettronici sarebbero inutilizzabili.
Sistema non obbligatorio: l’adesione alla piattaforma è volontaria e non pregiudica chi non la utilizza.
6. Principio di diritto
È legittimo il sistema CUDE che associa il contrassegno disabili a un numero limitato di targhe, purché:
l’associazione sia modificabile;
il sistema persegua finalità di controllo e prevenzione degli abusi;
sia garantito un equilibrato bilanciamento tra diritti fondamentali.
7. Esito
Ricorso respinto;
Spese di giudizio compensate;
Confermata la legittimità della piattaforma CUDE e dell’adesione del Comune di Napoli .
