Agente attestava falsamente di aver personalmente rilevato infrazioni e invece non era presente
Falso ideologico nella redazione di atti pubblici
La Corte di appello ha ritenuto che la condotta dell'imputato non fosse una mera irregolarità amministrativa ma integrasse il reato di falso ideologico. Ha sottolineato che l'attestazione della presenza dell'agente accertatore sul posto è condizione necessaria per la legittimità dei verbali e che la natura pubblica fidefacente degli atti è stata violata. Il dolo generico è stato ritenuto sufficiente, consistente nella consapevolezza di attestare circostanze non veritiere.
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 371 (SU TELEGRAM PREMIUM)
Ecco riassunto + relazione/commento della sentenza, in modo chiaro e ordinato.
🔹 RIASSUNTO DELLA SENTENZA
La Corte di Cassazione (Sez. V, sent. n. 371/2026) ha rigettato il ricorso proposto da A.M., agente di Polizia Locale, confermando la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Brescia .
📌 I fatti
A.M., in qualità di pubblico ufficiale, aveva redatto oltre 170 atti amministrativi (inviti a comparire e verbali di contestazione per violazioni al Codice della strada) attestando:
di aver personalmente rilevato le infrazioni;
di essere stato presente sul luogo al momento dell’accertamento;
di aver utilizzato strumenti tecnici (telelaser, targa system) solo come supporto alla percezione diretta.
In realtà, le violazioni erano state accertate esclusivamente tramite la strumentazione tecnica, senza presenza fisica dell’agente sul posto.
📌 L’iter processuale
Primo grado (GUP di Brescia): assoluzione
→ ritenuta mera irregolarità amministrativa, esclusi sia il fatto materiale sia il dolo.Secondo grado (Corte d’Appello di Brescia): riforma della sentenza
→ riconosciuto il reato di falso ideologico in atto pubblico (artt. 476 e 479 c.p.).Cassazione: rigetto del ricorso dell’imputato
→ confermata la condanna.
📌 Le doglianze del ricorrente
Difetto di motivazione rafforzata nella riforma dell’assoluzione.
Insussistenza del falso ideologico, trattandosi – secondo la difesa – di una violazione procedurale, non di attestazioni false.
📌 La decisione della Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, affermando che:
non vi è stata una diversa ricostruzione dei fatti, ma una corretta qualificazione giuridica;
gli atti contenevano attestazioni implicitamente false, da cui si desumeva la presenza sul posto dell’agente;
il dolo richiesto è generico: basta la consapevolezza di attestare il falso, senza bisogno di un fine di profitto;
la Corte d’Appello ha fornito una motivazione adeguata, confutando gli errori logici del primo giudice.
🔹 RELAZIONE / COMMENTO
La sentenza ribadisce principi centrali in materia di falso ideologico in atto pubblico:
Rilevanza delle attestazioni implicite
Non conta solo ciò che è scritto in modo espresso: anche le circostanze implicitamente presupposte (come la presenza sul luogo dell’accertamento) possono integrare il falso, se non corrispondono al vero.Centralità della funzione certificativa dell’atto pubblico
I verbali redatti dal pubblico ufficiale hanno fede privilegiata e incidono direttamente sulla posizione giuridica dei destinatari; la loro falsità non è neutralizzata dalla possibilità di impugnazione amministrativa.Dolo generico sufficiente
Non serve un interesse personale o un vantaggio economico: è sufficiente la coscienza e volontà di attestare fatti non veri.Limiti della “mera irregolarità amministrativa”
Quando la violazione procedurale si traduce in una falsa rappresentazione dell’attività svolta dal pubblico ufficiale, si entra nel penale, non più nel solo ambito amministrativo.
⚖️ Importanza pratica
La decisione ha particolare rilievo per l’attività di polizia stradale e, più in generale, per tutti i pubblici ufficiali: l’uso della tecnologia non può mai essere “coperto” da attestazioni formali non veritiere.
