Responsabilità erariale autovelox
Sezione Controllo Regione Lazio17/11/2025
In breve:
➡️ La Corte dei conti non entra nel merito perché sulla questione esiste già una giurisprudenza chiara della Cassazione, che colloca la materia fuori dall’ambito della contabilità pubblica.
✅ RIASSUNTO DEL DOCUMENTO
La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio esamina una richiesta di parere proveniente dal Comune di Montefiascone, trasmessa tramite il CAL, riguardante:
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Legittimità degli accertamenti automatici di velocità effettuati con dispositivi approvati ma non omologati, alla luce della giurisprudenza e del parere del Ministero dell’Interno del 2023.
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Possibile danno erariale derivante dalle spese di giudizio liquidate in favore dei ricorrenti quando i verbali vengono annullati.
✖️ Esito: richiesta dichiarata inammissibile
La Corte non entra nel merito dei quesiti perché:
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Non riguardano la contabilità pubblica in senso proprio, ma la disciplina del Codice della strada.
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I quesiti non sono generali e astratti, ma riferiti a un caso concreto del Comune.
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La questione coinvolge già la giustizia ordinaria, e la funzione consultiva della Corte dei conti non può sovrapporsi a quella giurisdizionale.
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Anche il quesito sul danno erariale dipende dallo stesso caso concreto e rischia di interferire con l’attività giudiziaria.
Conclusione: il parere richiesto è integralmente inammissibile.
🔍 RELAZIONE E CONTESTO GIURIDICO
1. Confini della funzione consultiva della Corte dei conti
La Corte ribadisce i limiti fissati da:
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Art. 7, comma 8, L. 131/2003
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Deliberazioni della Sezione Autonomie (2004, 2006, 2009, 2014, 2022)
La funzione consultiva:
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deve riguardare materia di contabilità pubblica, intesa come gestione del bilancio, equilibri finanziari e coordinamento della finanza pubblica;
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deve avere carattere generale e astratto;
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non può interferire né con l’attività amministrativa concreta né con la funzione giurisdizionale.
2. Perché il quesito del Comune è fuori ambito
La Corte spiega che:
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la questione dei dispositivi di controllo della velocità riguarda l’applicazione del Codice della strada e la validità degli accertamenti, ambito estraneo alla contabilità pubblica;
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la presenza di numerose sentenze (Cassazione, giudici di pace) è prova che la materia è già oggetto di interpretazione giudiziaria, quindi non consultabile presso la Corte dei conti;
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il quesito sulle eventuali spese di giudizio e sul possibile danno erariale è solo una conseguenza dello stesso caso pratico e ricade in ambito giurisdizionale, non consultivo.
3. Relazione tra i vari elementi
Tutto l’impianto della deliberazione mira a dimostrare che:
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Le norme sul controllo della velocità non incidono sugli equilibri finanziari in modo tipico o diretto, e quindi non rientrano nella “nozione dinamica di contabilità pubblica” definita dalla giurisprudenza contabile.
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Le domande poste dal Comune porterebbero la Corte a pronunciarsi sulla legittimità di atti amministrativi concreti, cosa espressamente vietata.
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Qualsiasi valutazione sull’esistenza di un danno erariale implicherebbe:
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un giudizio sul caso concreto,
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una potenziale sovrapposizione con la funzione giurisdizionale della Corte, che è separata dalla funzione consultiva (art. 100 Cost.).
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Perciò, se la Corte rispondesse, violerebbe i limiti posti dal legislatore e dalla sua stessa giurisprudenza interna.
📌 Conclusione sintetica
La Corte dei conti dichiara inammissibile il parere richiesto perché:
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non attiene alla contabilità pubblica;
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è legato a un caso concreto;
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interferirebbe con funzioni giurisdizionali già in corso.
Il presente post è stato scritto con l'ausilio dell'Intelligenza Artificiale
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