Responsabilità erariale autovelox


 Sezione Controllo Regione Lazio17/11/2025

 In breve:
➡️ La Corte dei conti non entra nel merito perché sulla questione esiste già una giurisprudenza chiara della Cassazione, che colloca la materia fuori dall’ambito della contabilità pubblica.

RIASSUNTO DEL DOCUMENTO

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio esamina una richiesta di parere proveniente dal Comune di Montefiascone, trasmessa tramite il CAL, riguardante:

  1. Legittimità degli accertamenti automatici di velocità effettuati con dispositivi approvati ma non omologati, alla luce della giurisprudenza e del parere del Ministero dell’Interno del 2023.

  2. Possibile danno erariale derivante dalle spese di giudizio liquidate in favore dei ricorrenti quando i verbali vengono annullati.

✖️ Esito: richiesta dichiarata inammissibile

La Corte non entra nel merito dei quesiti perché:

  • Non riguardano la contabilità pubblica in senso proprio, ma la disciplina del Codice della strada.

  • I quesiti non sono generali e astratti, ma riferiti a un caso concreto del Comune.

  • La questione coinvolge già la giustizia ordinaria, e la funzione consultiva della Corte dei conti non può sovrapporsi a quella giurisdizionale.

  • Anche il quesito sul danno erariale dipende dallo stesso caso concreto e rischia di interferire con l’attività giudiziaria.

Conclusione: il parere richiesto è integralmente inammissibile.


🔍 RELAZIONE E CONTESTO GIURIDICO

1. Confini della funzione consultiva della Corte dei conti

La Corte ribadisce i limiti fissati da:

  • Art. 7, comma 8, L. 131/2003

  • Deliberazioni della Sezione Autonomie (2004, 2006, 2009, 2014, 2022)

La funzione consultiva:

  • deve riguardare materia di contabilità pubblica, intesa come gestione del bilancio, equilibri finanziari e coordinamento della finanza pubblica;

  • deve avere carattere generale e astratto;

  • non può interferire né con l’attività amministrativa concreta né con la funzione giurisdizionale.

2. Perché il quesito del Comune è fuori ambito

La Corte spiega che:

  • la questione dei dispositivi di controllo della velocità riguarda l’applicazione del Codice della strada e la validità degli accertamenti, ambito estraneo alla contabilità pubblica;

  • la presenza di numerose sentenze (Cassazione, giudici di pace) è prova che la materia è già oggetto di interpretazione giudiziaria, quindi non consultabile presso la Corte dei conti;

  • il quesito sulle eventuali spese di giudizio e sul possibile danno erariale è solo una conseguenza dello stesso caso pratico e ricade in ambito giurisdizionale, non consultivo.

3. Relazione tra i vari elementi

Tutto l’impianto della deliberazione mira a dimostrare che:

  • Le norme sul controllo della velocità non incidono sugli equilibri finanziari in modo tipico o diretto, e quindi non rientrano nella “nozione dinamica di contabilità pubblica” definita dalla giurisprudenza contabile.

  • Le domande poste dal Comune porterebbero la Corte a pronunciarsi sulla legittimità di atti amministrativi concreti, cosa espressamente vietata.

  • Qualsiasi valutazione sull’esistenza di un danno erariale implicherebbe:

    • un giudizio sul caso concreto,

    • una potenziale sovrapposizione con la funzione giurisdizionale della Corte, che è separata dalla funzione consultiva (art. 100 Cost.).

Perciò, se la Corte rispondesse, violerebbe i limiti posti dal legislatore e dalla sua stessa giurisprudenza interna.


📌 Conclusione sintetica

La Corte dei conti dichiara inammissibile il parere richiesto perché:

  • non attiene alla contabilità pubblica;

  • è legato a un caso concreto;

  • interferirebbe con funzioni giurisdizionali già in corso.


Il presente post è stato scritto con l'ausilio dell'Intelligenza Artificiale

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