Per la Corte costituzionale è illegittima l’esclusione della particolare tenuità del fatto per i delitti ex artt. 336 e 337 commessi nei confronti di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria
La Corte Costituzionale, attraverso la sentenza numero 172 del 27 novembre 2025, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che impediva l'applicazione dell'esimente per la particolare tenuità del fatto in merito ai reati di violenza, minaccia e resistenza commessi contro ufficiali di pubblica sicurezza. La Corte ha risposto a una questione sollevata dal Tribunale di Firenze, constatando che l'esclusione automatica di questa causa di non punibilità per i delitti di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale risultava manifestamente irragionevole. Questa anomalia era particolarmente evidente poiché la stessa riforma che limitava l’applicazione permetteva l’esimente per il reato di violenza a un corpo politico o giudiziario, punito con una pena detentiva superiore. L’organo giudiziario ha quindi stabilito che tale distonia normativa compromette la funzione rieducativa della pena e impedisce un assetto razionale della disciplina sanzionatoria, richiedendo che la valutazione della lieve entità del fatto sia possibile anche in questi specifici casi.
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Diamo notizia ai lettori del deposito in data odierna della sentenza n. 172/2025, con cui la Corte costituzionale, rispondendo a una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Firenze (ord. 133/2024), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis comma 3 c.p., nella parte in cui esclude dal campo di applicazione di detta causa di non punibilità i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 c.p. commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.
Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa che ha accompagnato la decisione.
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PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO: ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE DELL’ESIMENTE PER I DELITTI DI VIOLENZA, MINACCIA E RESISTENZA NEI CONFRONTI DI UFFICIALI E AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA O POLIZIA GIUDIZIARIA
Con la sentenza numero 172, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli articoli 336 e 337 dello stesso codice, disponendo che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.
Nel decidere su una questione sollevata dal Tribunale di Firenze, la Corte ha, dapprima, rilevato che, ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, come modificato dalla “riforma Cartabia” (d.lgs. n. 150 del 2022), l’esimente del fatto di lieve entità può essere riconosciuta, in linea generale, per i reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel minimo a due anni, salvo specifiche eccezioni; ha altresì osservato che tra queste eccezioni figurano i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, ove commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, per i quali il fatto non può mai essere considerato di lieve entità, pur se, per i reati stessi, è prevista una pena minima non superiore a due anni.
La Corte ha, quindi, ritenuto manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia esclusa a priori per tali delitti (puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni) e invece ammessa – dopo la menzionata riforma – per il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo ogiudiziario, punito dall’articolo 338 del codice penale con la pena della reclusione da uno a sette anni.
Questa distonia normativa va a scapito del reo – precisa la Corte –, anche sul piano della funzione rieducativa della pena, la quale esige un assetto razionale dell’intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti.
Roma, 27 novembre 2025
