Il 193 C.d.S. valido con ausilio del "Targa System"
Sentenza del Tribunale di Lagonegro (n. 779/2023 R.G.)
(su telegram la sentenza)La sentenza in oggetto è stata pronunciata dal Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice dell'appello.
Oggetto dell'Appello: Sentenza del Giudice di Pace di Polla n. 44/2023.
Parti: Comune di Polla (appellante) contro un cittadino (appellato).
Contesto: Il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso del cittadino contro un verbale di accertamento (n. V/23U/2022, pr. 327/2022) della Polizia Locale di Polla per violazione dell'art. 193, comma 2, del Codice della Strada (mancanza di copertura assicurativa RCA).
Motivazione del Giudice di Pace: Il primo giudice aveva ritenuto l'accertamento illegittimo perché effettuato con apparecchiatura (il sistema "Targa System") non omologata, senza la presenza fisica dell'agente e senza adeguata motivazione sulla contestazione differita.
Decisione del Tribunale (Appello): Il Tribunale di Lagonegro accoglie l'appello del Comune di Polla e, per l'effetto, rigetta il ricorso originario del cittadino.
Principio di Diritto e Motivazione del Tribunale:
Il Tribunale ritiene fondato l'appello e dispone la riforma della sentenza impugnata.
Conferma che la mancata omologazione del sistema "Targa System" ne preclude l'uso per l'autonomo accertamento delle violazioni (escludendo l'applicazione dell'art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis).
Tuttavia, il "Targa System" può essere utilizzato come ausilio e punto di partenza per l'operatore di polizia stradale (ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis, lett. g-ter).
L'accertamento in questione è stato completato con un controllo diretto mediante l'interrogazione delle piattaforme telematiche relative agli elenchi dei veicoli privi di copertura assicurativa.
Pertanto, l'accertamento è da ritenersi legittimo come contestazione differita ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis, lett. g-ter, che non richiede l'immediatezza.
Il Tribunale menziona la Cassazione, Sez. II, n. 12681 del 10/05/2023, che stabilisce che un sistema non omologato, come il "Targa System 4.0", può essere usato come punto di partenza per l'accertamento, purché completato da un'ulteriore attività investigativa degli organi competenti.
Spese di Giudizio: Il cittadino appellato viene condannato al pagamento delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio in favore del Comune di Polla.
Commento
La sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 779/2023 affronta un tema cruciale in materia di sanzioni amministrative: la validità degli accertamenti delle violazioni al Codice della Strada effettuati mediante sistemi di videosorveglianza non omologati, come il Targa System, in particolare per la mancanza di assicurazione (art. 193 C.d.S.).
Omologazione vs. Ausilio: La decisione è in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato, come quello espresso dalla Corte di Cassazione (ord. n. 12681/2023). Il Tribunale accoglie il principio della "doppia funzione" del Targa System:
Non può essere usato per l'accertamento autonomo e definitivo (funzione esclusa dalla mancata omologazione).
Può essere usato come mero ausilio o punto di partenza per l'attività investigativa.
Legittimità della Contestazione Differita: La chiave della riforma è l'applicazione dell'art. 201, comma 1-bis, lett. g-ter, del Codice della Strada. Questa norma consente la contestazione differita (non immediata) della violazione dell'obbligo assicurativo quando l'accertamento è effettuato mediante il confronto dei dati rilevati con gli elenchi ufficiali dei veicoli scoperti da RCA. Avendo la Polizia Municipale utilizzato il dato del Targa System per poi procedere a un controllo incrociato sulle piattaforme telematiche, l'accertamento viene ritenuto completo e legittimo secondo la procedura prevista dal punto g-ter, superando l'eccezione del Giudice di Pace.
Onere della Prova: Il Tribunale sottolinea anche che la parte appellata non ha fornito la prova di essere in possesso di assicurazione RCA alla data dell'infrazione, un elemento fondamentale che, unito alla validità della procedura di accertamento, porta al rigetto del ricorso.
In sintesi, la sentenza conferma che l'utilizzo di strumenti come il Targa System è legittimo per le violazioni di cui all'art. 193 C.d.S. (mancanza di assicurazione), a condizione che il rilievo della targa da remoto sia seguito da un accertamento successivo e autonomo effettuato dagli agenti (interrogazione dei database ufficiali), rientrando così nell'ipotesi di contestazione differita consentita dalla legge.
In pratica conferma quanto già era stato detto da una circolare del Ministero dell'Interno nel 2019.
Mario Serio Riproduzione riservata
