Cassazione Penale: Oltraggio e Lesioni a Pubblico Ufficiale (art. 341-bis c.p.)


Corte di Cassazione, Sezione VI penale, n. 35233 del 29 ottobre 2025
(sentenza su telegram):


🔹 RIASSUNTO

  • Fatti di causa
    L’imputato, dopo aver ricevuto una multa per divieto di sosta, aveva reagito in modo aggressivo verso gli agenti della Polizia Municipale, afferrando il bollettario e scagliandolo contro un’operatrice. Successivamente, recatosi al Comando, aveva rinnovato le sue proteste, lanciato denaro verso un agente e spinto quest’ultimo, causandogli lesioni.

  • Procedimento

    • Tribunale di Modica (2022): assoluzione per i reati di resistenza (art. 337 c.p.) e proscioglimento per lesioni per mancanza di querela.

    • Corte d’appello di Catania (2025): riqualifica i reati ex art. 341-bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale), condanna per oltraggio (capo 2) e lesioni (capo 3), assoluzione per il primo episodio (capo 1).

    • Ricorso per Cassazione: la difesa lamenta assenza di correlazione tra contestazione e condanna (mai contestato l’oltraggio), carenza del requisito della “presenza di più persone”, e insussistenza del nesso teleologico tra oltraggio e lesioni.

  • Decisione della Cassazione

    1. Accoglimento del ricorso.
      La Corte rileva che l’oltraggio (art. 341-bis c.p.) richiede che l’offesa avvenga in presenza di almeno due persone estranee all’amministrazione, cioè civili o altri pubblici ufficiali non impegnati nello stesso atto d’ufficio.

    2. Errore della Corte d’appello.
      I “presenti” citati (vicecomandante e addetto alla centrale radio) erano tutti colleghi impegnati nel medesimo servizio: quindi non si integra il requisito della pubblicità dell’oltraggio.

    3. Annullamento senza rinvio:

      • Capo 2 (oltraggio)il fatto non sussiste.

      • Capo 3 (lesioni) → improcedibilità per mancanza di querela, venuta meno l’aggravante che lo rendeva perseguibile d’ufficio.


🔹 COMMENTO

Questa sentenza ribadisce un principio importante sull’art. 341-bis c.p.:

L’oltraggio a pubblico ufficiale esiste solo se l’offesa, legata all’esercizio delle funzioni, avviene davanti a più persone realmente “pubbliche” nel senso sociale, non solo a colleghi di servizio.

La Cassazione conferma così che:

  • Non basta la presenza di altri agenti operanti nello stesso contesto: devono esserci terzi che possano percepire l’offesa, perché l’obiettivo della norma è proteggere il prestigio della Pubblica Amministrazione agli occhi della collettività, non l’onore individuale dell’agente.

  • Se mancano tali presenze, il fatto può eventualmente integrare altre fattispecie (ingiuria, minaccia, resistenza), ma non l’oltraggio.

  • Inoltre, cadendo l’aggravante legata all’offesa a pubblico ufficiale, anche le lesioni tornano ad essere reati perseguibili a querela, con conseguente improcedibilità.


 

🔹 Sintesi finale

👉 La Corte di Cassazione annulla la condanna:

  • niente oltraggio, perché non c’erano persone estranee presenti;

  • niente lesioni perseguibili d’ufficio, perché manca la querela.

📘 Principio di diritto ribadito:

“Il requisito della ‘presenza di più persone’ nel delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) si riferisce a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o comunque non impegnati nello stesso atto d’ufficio.”