Circolazione di prova.Circolare Ministero dell'Interno 8 agosto 2025

 OGGETTO: Decreto legge 21 maggio 2025, n. 73. Autorizzazione alla circolazione di prova. Numero passeggeri trasportabili

 

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti e la navigazione ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria ROMA
AL DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE S
TRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e le Prefetture – Uffici
Territoriali del Governo ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
AI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA
CIBERNETICA-POLIZIA POSTALE LORO SEDI
AI REPARTI MOBILI LORO SEDI
AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA
e, per conoscenza:
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA

 

Per opportuna conoscenza, si rappresenta che sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2025, è stata pubblicata la legge 18 luglio 2025, n. 105(1), di conversione con modificazioni del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73.

In particolare, l’art. 5, comma 3 del decreto legge, prevede che il DPR 474/2001(2) debba essere aggiornato in relazione al numero massimo di autorizzazioni di prova rilasciabili ad ogni titolare, fissando dei nuovi parametri rispetto a quelli introdotti dal DPR 229/2023 (3).

Per gli aspetti di specifico interesse per gli organi di controllo, lo stesso art. 5,comma 3, prevede che le autorizzazioni alla circolazione di prova consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero e che tale passeggero può essere esclusivamente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente o addetto avente un rapporto di collaborazione funzionale con lo stesso. 

La norma prevede, altresì, che la violazione del nuovo precetto comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 98, comma 3 del codice della strada.
La disposizione, pertanto, introduce una nuova limitazione per la circolazione di prova dei veicoli sui quali possono prendere posto al massimo due persone, delle quali il conducente può essere chiunque, e il passeggero deve avere i requisiti descritti.


Si sottolinea, infine che il nuovo precetto deve essere coordinato con le previsioni contenute nell’art. 1, comma 4 del DPR 474/2001 secondo il quale sui veicoli in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente o collaboratore munito di delega (4). Pertanto, qualora a bordo del veicolo non sia presente il titolare dell’autorizzazione, il suo dipendente o collaboratore continua ad avere l’obbligo di essere munito di delega dello stesso.
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Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

LR

1 In vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2 Che disciplina la circolazione di prova.
3 Che, nel modificare il DPR 474/2001, ha introdotto, tra le altre cose, il comma 1-bis dell’art. 1, che disciplina il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili al singolo titolare. Sul tema è stata diramata la circolare n. 15826 del 22 maggio 2024
4 Anche il DPR 474/2001 rimanda all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 98 cds qualora si adibisca un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso.