Consiglio di Stato, sezione V, 10 marzo 2025, n. 1957 - Pres. Sabatino, Est. Perotti
Comune e provincia – Servizi pubblici – Servizi di
trasporto complementari – Servizio NCC – Autorizzazione comunale –
Rimessa – Ubicazione territorio comune – Necessità – Finalità
L’obbligo di utilizzare, nell'esercizio del servizio di NCC,
esclusivamente una rimessa ubicata all'interno del territorio del comune
che rilascia l'autorizzazione, è finalizzato a garantire che il
servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e
termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio
comunale, dovendo detto servizio essere svolto, almeno tendenzialmente,
a favore della comunità locale di cui il comune è ente esponenziale. La
prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell'ente
è, quindi, coessenziale alla natura stessa dell'attività da espletare,
diretta principalmente ai cittadini del comune autorizzante a cui si
vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo
rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici,
marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei
trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su
itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (art. 1 della l.
n. 21/1992). (1).
Con sentenza n. 56 del 2020 la Corte costituzionale, nel dichiarare
costituzionalmente illegittima la previsione dell’obbligo di iniziare e
terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno
alle stesse, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 4
dell’art. 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come sostituito
dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del del decreto legge 14 dicembre
2018, n. 135, ha ritenuto che detto obbligo sia irrazionale,
risolvendosi in un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in
quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a
destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere
necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa “a vuoto” prima di
iniziare un nuovo servizio. La prescrizione è stata considerara anche
sproporzionata rispetto all’obiettivo prefissato di assicurare che il
servizio di trasporto sia rivolto a un’utenza specifica e non
indifferenziata, in quanto travalicante il limite della stretta
necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato
dall’obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello,
previsto all’art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 1992, di
stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse (o dei pontili
d’attracco).
Unione europea – Libertà di stabilimento – Finalità – Servizio NCC – Localizzazione rimessa – Compatibilità
Il regime della necessaria territorialità delle licenze NCC non
risulta in contrasto con le regole di diritto eurounitario, e
segnatamente con l’art. 49 TFUE in materia di libertà di stabilimento;
infatti il predetto art. 49 del TFUE, che tutela la libertà di
stabilimento, è posto a presidio della libera circolazione delle imprese
da uno Stato membro all'altro, valore che non è certo posto in
discussione dalle disposizioni legislative in materia, le quali si
limitano in parte qua a richiedere, quale requisito oggettivo del
servizio, la localizzazione della rimessa in ambito comunale. (2).
Comune e provincia – Servizio NCC – Autorizzazione comunale –
Rimessa – Ubicazione territorio comune – Necessità – Assenza –
Decadenza
Ai sensi dell’art. 8, comma 3 l. n. 21 del 1992, per poter conseguire
l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un
pontile d’attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a
disposizione dell’utenza; ne discende – in applicazione dei principi
generali – che il rispetto dei requisiti in questione è indispensabile
non solo per il rilascio, ma pure per mantenere il titolo. La mancata
disponibilità della rimessa, quand’anche solo sopravvenuta, determinato
l’automatica decadenza dall’autorizzazione, per essere venuti meno i
relativi presupposti, senza che sia ravvisabile un esercizio del
potere di autotutela , sub specie di annullamento o revoca, sul
provvedimento adottato. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 12 magggio 2023. n. 4795; 11 luglio 2022, n. 5756; 23 giugno 2016, n. 2807.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 12 magggio 2023, n. 4795; 23 giugno
2016, n. 2807; 22 ottobre 2015 n. 261; Corte di giustizia UE, sez. III,
13 febbraio 2014, cause riunite, C-162/12 e C-163/12.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
giustizia amministrativa