Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.
DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 37
Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.
(25G00050)
(GU Serie Generale n.73 del 28-03-2025)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2025
DECRETO-LEGGE
28 marzo 2025, n. 37
Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. (25G00050)(GU n.73 del 28-3-2025)
Vigente al: 29-3-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante
«Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale»;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia
di protezione internazionale, nonche' per il contrasto
dell'immigrazione illegale»;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis,
391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia
di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico
trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di
disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private
della liberta' personale»;
Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei
lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione
irregolare.»;
Visto il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2023, n. 176, recante
«Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione
internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e
la funzionalita' del Ministero dell'interno»;
Visto il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il
rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a
Roma il 6 novembre 2023, nonche' norme di coordinamento con
l'ordinamento interno;
Vista legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante «Ratifica ed
esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il
rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a
Roma il 6 novembre 2023, nonche' norme di coordinamento con
l'ordinamento interno»;
Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, recante
«Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori
stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di
gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche'
dei relativi procedimenti giurisdizionali»;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
misure volte a garantire la funzionalita' e l'efficace utilizzo delle
strutture di trattenimento, ai fini del rimpatrio, e l'effettivita'
dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri
irregolari presenti sul territorio nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della
difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di
rimpatrio
1. All'articolo 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola «esclusivamente» e' soppressa e dopo le
parole «operazioni di soccorso» sono inserite le seguenti: «, nonche'
quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o
prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286»;
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14,
comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998 alla struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al
Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai
sensi del medesimo articolo 14, ne' produce effetti sulla procedura
amministrativa cui lo straniero e' sottoposto.».
2. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «articolo 35 della
legge 30 luglio 2002, n. 189» sono inserite le seguenti: «, che puo'
disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro»;
b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«E' fatta salva la facolta' di disporre, in ogni momento, il
trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1,
secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo
del trattenimento adottato e non e' richiesta una nuova convalida.».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Crosetto, Ministro della difesa
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio