martedì 1 aprile 2025

Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 37
 Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. (25G00050) (GU Serie Generale n.73 del 28-03-2025)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2025 

 

 DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 37 

Disposizioni urgenti per il contrasto  dell'immigrazione  irregolare.
(25G00050) 
(GU n.73 del 28-3-2025)
 
 Vigente al: 29-3-2025  
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante   norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale»; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  aprile   2017,   n.   46,   recante
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia
di   protezione   internazionale,   nonche'    per    il    contrasto
dell'immigrazione illegale»; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 2020,  n.  130,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  173,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia   di   immigrazione,   protezione
internazionale e  complementare,  modifiche  agli  articoli  131-bis,
391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure  in  materia
di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico
trattenimento, di  contrasto  all'utilizzo  distorto  del  web  e  di
disciplina del Garante nazionale dei diritti  delle  persone  private
della liberta' personale»; 
  Visto il decreto-legge  10  marzo  2023,  n.  20,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5  maggio   2023,   n.   50,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di flussi  di  ingresso  legale  dei
lavoratori stranieri e di prevenzione  e  contrasto  all'immigrazione
irregolare.»; 
  Visto il decreto-legge 5 ottobre  2023,  n.  133,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2023,  n.  176,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  immigrazione  e   protezione
internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e
la funzionalita' del Ministero dell'interno»; 
  Visto il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana  e  il
Consiglio  dei  ministri  della  Repubblica   di   Albania   per   il
rafforzamento della collaborazione in  materia  migratoria,  fatto  a
Roma  il  6  novembre  2023,  nonche'  norme  di  coordinamento   con
l'ordinamento interno; 
  Vista  legge  21  febbraio  2024,  n.  14,  recante  «Ratifica   ed
esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana  e
il  Consiglio  dei  ministri  della  Repubblica  di  Albania  per  il
rafforzamento della collaborazione in  materia  migratoria,  fatto  a
Roma  il  6  novembre  2023,  nonche'  norme  di  coordinamento   con
l'ordinamento interno»; 
  Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024,  n.  145,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  dicembre  2024,  n.   187,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di  lavoratori
stranieri, di tutela e assistenza  alle  vittime  di  caporalato,  di
gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche'
dei relativi procedimenti giurisdizionali»; 
  Considerata la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adottare
misure volte a garantire la funzionalita' e l'efficace utilizzo delle
strutture di trattenimento, ai fini del rimpatrio,  e  l'effettivita'
dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di  espulsione  degli  stranieri
irregolari presenti sul territorio nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 marzo 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'interno e della giustizia, di  concerto  con  i  Ministri  della
difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  urgenti  ai  fini  del  rafforzamento  dell'azione   di
                              rimpatrio 
 
  1. All'articolo 3  della  legge  21  febbraio  2024,  n.  14,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la parola «esclusivamente» e' soppressa e dopo  le
parole «operazioni di soccorso» sono inserite le seguenti: «, nonche'
quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento  convalidati  o
prorogati  ai  sensi  dell'articolo  14   del   testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286»; 
    b) al comma 4 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
trasferimento effettuato dalle  strutture  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.  286
del 1998 alla struttura di cui alla lettera  B)  dell'allegato  1  al
Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai
sensi del medesimo articolo 14, ne' produce effetti  sulla  procedura
amministrativa cui lo straniero e' sottoposto.». 
  2. All'articolo 14 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «articolo 35 della
legge 30 luglio 2002, n. 189» sono inserite le seguenti: «, che  puo'
disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro»; 
    b) al comma 5, dopo il primo periodo sono  inseriti  i  seguenti:
«E' fatta  salva  la  facolta'  di  disporre,  in  ogni  momento,  il
trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma  1,
secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo
del trattenimento adottato e non e' richiesta una nuova convalida.». 
                               Art. 2 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 3 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 marzo 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa 
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Nordio