venerdì 21 marzo 2025

Decreto attuativo Riforma CdS - Installazione dispositivo di tipo alcolock


 Questo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce le caratteristiche tecniche e funzionali dei dispositivi alcolock che devono essere installati su specifici veicoli. Definisce i requisiti per i fabbricanti, gli installatori autorizzati e la taratura di tali dispositivi, in conformità con normative europee e standard tecnici. Il decreto specifica inoltre gli obblighi di comunicazione e documentazione, nonché le modalità di verifica del corretto funzionamento degli alcolock. L'obiettivo principale è regolamentare l'uso di questi sistemi di blocco per incrementare la sicurezza stradale.

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Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha notificato il decreto attuativo sull'alcolock all'Unione europea: lo ha comunicato l'ufficio studi dell'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale (Asaps), che ha sede a Forlì.

I dettagli sono riportati in un'agenzia Ansa. Previsto dalla legge di riforma del Codice della strada, entrato in vigore il 14 dicembre, il decreto prevede caratteristiche e modalità di installazione per l'Italia del nuovo dispositivo, già presente in altre nazioni. Sarà in visione per 90 giorni in Unione Europea e se non ci saranno osservazioni entrerà in vigore a luglio. Il veicolo del conducente su cui è installato il nuovo dispositivo, compresi autobus e autocarri, obbligherà chiunque vi salga e debba guidarlo a soffiare con alcol zero per avviare
il motore.

Il dispositivo funge da immobilizzatore e può essere portato in stato di non blocco solo dopo la presentazione e l'analisi di un campione di alito accettato con una concentrazione di alcool non superiore a 0 mg/l. Sarà obbligatorio per tutti i condannati a pena definitiva per guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 gr/l, per due anni successivi alla sospensione della patente da sei mesi ad un anno; se invece il tasso alcolemico supera 1,5 gr/l saranno tre gli anni di obbligo di installazione dell'alcolock, dopo la sospensione da uno a due anni disposta dal prefetto.

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Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285

Articolo 125 comma 3-ter

3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli è stato installato, a loro spese, ed è funzionante un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine che svolgono le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.