In arrivo decreto del ministero dei Trasporti. Asaps: finalmente chiarezza. Codacons: non a norma, vanno spenti
Ecco un riassunto dettagliato e approfondito del decreto ministeriale relativo all’omologazione, taratura e verifica di funzionalità degli autovelox e dei sistemi di rilevazione automatica della velocità (su telegram premium il pdf)
Premesse e contesto normativo
Il decreto ministeriale è stato adottato per definire in modo chiaro e uniforme le regole sull'omologazione degli strumenti di rilevazione della velocità, superando incertezze normative e giurisprudenziali emerse negli ultimi anni. Il provvedimento si fonda su una serie di normative già esistenti, tra cui:
- Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina la circolazione e le sanzioni per eccesso di velocità.
- Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992), che definisce le procedure operative.
- Legge 190/1991, che attribuisce ai Ministeri competenti il compito di stabilire regole attuative per il Codice della Strada.
- Decreti ministeriali precedenti, in particolare il D.M. 282/2017, che già regolamentava la taratura degli autovelox.
- Direttive comunitarie e accordi internazionali, che impongono standard di sicurezza e precisione.
L’emanazione di questo decreto nasce dalla necessità di uniformare le disposizioni in materia di strumenti di rilevamento della velocità, per garantire maggiore certezza giuridica e ridurre il contenzioso legale relativo alla validità delle multe per eccesso di velocità.
Obiettivi del decreto
Le finalità principali del decreto sono:
- Stabilire requisiti chiari e univoci per l’omologazione degli strumenti di rilevamento della velocità, sia fissi che mobili.
- Definire procedure uniformi per la taratura e verifica periodica dei dispositivi, assicurando affidabilità e precisione.
- Garantire che ogni strumento rispetti parametri rigorosi in termini di accuratezza e conformità alle normative.
- Evitare discrepanze interpretative nei tribunali, che in passato hanno portato a sentenze contrastanti sulla validità degli autovelox.
- Rendere trasparente il processo di approvazione dei dispositivi, con controlli periodici da parte di enti accreditati.
Principali disposizioni del decreto
Il decreto è articolato in diversi articoli che regolano ogni fase dell’approvazione, utilizzo e manutenzione degli strumenti di rilevamento della velocità. Di seguito sono riportate le principali disposizioni.
1. Omologazione dei dispositivi
- Ogni dispositivo destinato al rilevamento della velocità deve ottenere un decreto di omologazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
- L’omologazione riguarda il prototipo del dispositivo, che deve superare test di laboratorio e prove su strada prima di poter essere prodotto in serie.
- La verifica dell’omologazione si basa su parametri tecnici dettagliati contenuti nell’Allegato A del decreto.
2. Tipologie di dispositivi previsti
I dispositivi di rilevazione della velocità si dividono in due principali categorie:
- Dispositivi per la velocità istantanea – Misurano la velocità di un veicolo in un singolo punto.
- Sistemi per la velocità media – Calcolano la velocità di un veicolo tra due punti distanti tra loro.
I dispositivi possono inoltre essere classificati in base alla loro installazione:
- Fissi – Installati stabilmente in un punto della rete stradale.
- Mobili – Posizionati temporaneamente in luoghi variabili.
- Presidiati – Con presenza di operatori delle Forze dell’Ordine.
- Non presidiati – Funzionano in modalità completamente automatica.
3. Caratteristiche tecniche obbligatorie
Ogni dispositivo deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici:
- Sistema di misurazione certificato con errore massimo tollerato specificato nell’allegato tecnico.
- Software di gestione sicuro e certificato, con crittografia dei dati raccolti.
- Capacità di classificare i veicoli (auto, moto, camion, autobus, ecc.).
- Modalità di contestazione delle infrazioni, con differenziazione tra contestazione immediata e differita.
- Sistema di ripresa delle immagini, con registrazione della targa e oscuramento automatico del parabrezza nei casi previsti dalla normativa sulla privacy.
4. Taratura e verifiche di funzionalità
Per garantire la precisione delle misurazioni, il decreto stabilisce che:
- Ogni dispositivo deve essere sottoposto a una taratura iniziale prima dell’utilizzo.
- Sono obbligatorie verifiche periodiche per accertare che il dispositivo mantenga la precisione durante la sua vita utile.
- La taratura deve essere effettuata da laboratori accreditati secondo le normative ISO IEC 17025.
- La verifica deve essere effettuata su strada reale o in laboratorio, con metodologie specifiche per ogni tipologia di dispositivo.
In caso di esito negativo delle verifiche, il dispositivo non può essere utilizzato fino a quando non supera nuovamente i test.
5. Controlli di conformità
Il decreto prevede un sistema di controllo sulla produzione e distribuzione degli autovelox per garantire che i modelli venduti siano identici ai prototipi omologati.
I controlli includono:
- Verifica del processo produttivo e della qualità del sistema di fabbricazione.
- Controllo a campione su dispositivi venduti e installati.
- Monitoraggio della conformità ISO 9001 dei produttori.
I controlli sono effettuati da organismi accreditati su incarico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6. Disposizioni transitorie
Il decreto stabilisce che:
- I dispositivi già approvati con il D.M. 282/2017 sono considerati omologati, senza necessità di ulteriori verifiche.
- I dispositivi approvati prima del 2017 possono ottenere la nuova omologazione se il produttore integra la documentazione richiesta.
- Gli autovelox non conformi alle nuove disposizioni devono essere disattivati entro la data di entrata in vigore del decreto.
7. Abrogazione delle norme precedenti
Il decreto abroga il D.M. 282/2017 con un periodo transitorio di un anno dall’entrata in vigore.
Dopo tale periodo, il nuovo regolamento sarà l’unico valido per
l’omologazione e gestione degli strumenti di rilevazione della velocità.
Conclusioni
Il decreto introduce un sistema più rigoroso per l’approvazione e il controllo degli autovelox, con l'obiettivo di garantire:
- Maggiore precisione e affidabilità nella misurazione della velocità.
- Eliminazione di incertezze normative che in passato hanno portato a sentenze contrastanti nei tribunali.
- Trasparenza nelle procedure di omologazione, taratura e verifica.
- Controlli periodici per evitare l'uso di dispositivi obsoleti o non tarati correttamente.
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Con queste nuove disposizioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti punta a migliorare la sicurezza stradale e la legittimità degli accertamenti per eccesso di velocità, riducendo il rischio di contenziosi e garantendo il rispetto delle normative europee.
Il decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti disciplina in maniera dettagliata la procedura di omologazione dei dispositivi e sistemi tecnici impiegati per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, conformemente alle disposizioni del Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione. Il provvedimento si prefigge di uniformare i criteri e i requisiti tecnici dei dispositivi di rilevamento, garantendo l’accuratezza delle misurazioni e la loro conformità ai requisiti nazionali e comunitari.
In primo luogo, il decreto stabilisce l’ambito di applicazione e le modalità con cui viene eseguita l’omologazione del prototipo – inteso come configurazione invariante del dispositivo o del sistema – al fine di accertare che questi siano idonei a misurare la velocità in modo affidabile. L’iter di omologazione prevede la presentazione di una documentazione tecnica completa che include manuali d’uso, specifiche tecniche, tabelle identificative dei dispositivi e dettagli sulle parti hardware e software, suddivise in gruppi in base alla loro rilevanza per la misura (componenti inerenti alla misura rilevante, a supporto dell’acquisizione e non rilevanti).
Il decreto disciplina inoltre le procedure di taratura e verifiche di funzionalità sia in fase iniziale che periodica. Tali prove, eseguite da laboratori accreditati secondo norme internazionali (es. ISO/IEC 17025), sono fondamentali per valutare che ogni dispositivo mantenga, durante la sua vita utile, prestazioni conformi ai parametri tecnici stabiliti. Vengono indicati limiti massimi ammessi per errori di misura, differenziati per velocità istantanea e media, e descritte le modalità di taratura diretta (con transito di veicolo reale) e indiretta (mediante valutazione dello sfasamento temporale o uso di simulatori).
Particolare attenzione è riservata alle modalità di installazione e all’uso operativo dei dispositivi. Il decreto distingue tra postazioni mobili, fisse, preside e non preside, e definisce le modalità di contestazione immediata o differita delle violazioni. Inoltre, vengono descritte le specifiche tecniche per la misurazione in condizioni diverse, come l’allontanamento, l’avvicinamento, la modalità trasversale o l’uso a bordo veicolo in movimento, per garantire che il dispositivo possa operare correttamente in vari scenari d’uso.
Un ulteriore aspetto centrale riguarda il sistema di verifica e controllo di conformità, affidato a organismi specificamente accreditati. Questi enti eseguono controlli sia sulla produzione dei dispositivi sia sulla loro installazione in rete, verificando campioni prelevati e assicurandosi che ogni esemplare messo sul mercato sia conforme al prototipo omologato. Il decreto stabilisce anche le procedure per le richieste di estensione dell’omologazione, nel caso di modifiche o aggiornamenti delle componenti dei dispositivi, nonché le modalità per il subentro nella titolarità dell’omologazione.
Il documento include disposizioni transitorie per i dispositivi già approvati in base al precedente decreto del 2017, prevedendo che questi, se conformi ai requisiti tecnici del nuovo decreto, possano essere considerati omologati, a condizione che venga integrata la documentazione richiesta entro termini specifici. Al termine, viene abrogato il vecchio decreto, ad eccezione di alcune parti residue, al fine di garantire una transizione ordinata e il rispetto degli standard più aggiornati.
L’allegato A, parte integrante del decreto, fornisce un quadro esaustivo delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica dei dispositivi. Esso contiene definizioni operative (quali “dispositivo”, “sistema”, “prototipo”, ecc.), tabelle identificative e schemi tecnici che illustrano in dettaglio tutti i parametri di misura (ad esempio, errori ammessi, incertezze di misura e limiti operativi) e le metodologie di verifica, dalla taratura con veicolo reale a quella tramite simulatore.
In sintesi, il decreto intende assicurare che tutti i dispositivi impiegati per il rilevamento delle violazioni dei limiti di velocità operino con elevata precisione e affidabilità, rispondendo a standard tecnici rigorosi e garantendo una maggiore uniformità e trasparenza nell’applicazione delle norme stradali. Ciò non solo contribuisce a una maggiore sicurezza stradale, ma permette anche una gestione più efficace delle procedure di contestazione delle infrazioni, in conformità con le direttive nazionali ed europee.