Revocata la licenza ncc ad una ditta che opera FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE
Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 499/2025 (su premium)
(N.B. Articolo dal tenore leggermente scherzoso ma che non intende offendere nessuno)
Una ditta ncc calabrese, in barba alle norme regolamentari e alla Legge 21/92, alza l'ingegno e sposta la propria attività a Roma, stipulando dei contratti continuativi con una cooperativa del luogo.
Gli autonoleggiatori romani, che si vedono sottrarre la pagnotta e che proprio polli non sono, si rivolgono alla propria associazione che segnala il tutto al comune che ha rilasciato l'autorizzazione ncc.
Il comune, prima emana un provvedimento di decadenza a carico della ditta (e mette il ferro dietro la porta) e poi revoca la licenza motivando il tutto con il fatto che: "l’autorimessa non viene utilizzata per il servizio con conducente, rimanendo sempre chiusa, in difformità di quantodisposto dalla legge n. 21 del 1992".
La ditta impugnava il provvedimento al TAR (che gli da torto) e successivamente fa appello al Consiglio di Stato.
Nel suo appello, la Ditta sosteneva che non esisteva un obbligo legale che lo vincolasse a operare esclusivamente dal Comune di Civita. Faceva riferimento a un mutamento nell'interpretazione giuridica riguardo ai vincoli territoriali, sostenendo che, avendo mantenuto un garage a Civita, avrebbe soddisfatto i requisiti operativi richiesti dalla legge.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 499/2025, respinge l'appello della Ditta contro il Comune di Civita riguardo alla revoca della sua licenza NCC. Il Consiglio di Stato, in pratica, conferma la decisione del TAR Calabria, ritenendo legittima la revoca a causa del mancato utilizzo della rimessa a Civita e del conseguente spostamento dell'attività a Roma, violando così il principio di territorialità del servizio. La sentenza analizza approfonditamente la giurisprudenza in materia, respingendo le argomentazioni dell'appellante sulla presunta illegittimità del vincolo territoriale e sulla compatibilità dei contratti con la cooperativa romana.
Il Consiglio di Stato, ha dunque ribadito, l'importanza di mantenere un legame stabile tra il servizio NCC e il comune di origine. Questa necessità è radicata nei principi di territorialità previsti dalla normativa italiana, che stabilisce che i servizi NCC devono essere principalmente diretti alla comunità locale. La corte ha sottolineato, infatti, che la finalità di tali servizi è quella di garantire un adeguato supporto alla mobilità dei cittadini del comune.
Il collegamento stabile con il territorio è elemento essenziale per il servizio di noleggio con conducente; anche dopo la sentenzadella Corte costituzionale 26 marzo 2020, n. 56 è solamente escluso che tra un servizio e l’altro l’esercente l’attività di NCC sia tenuto a fare ritorno nella rimessa situata nel Comune di appartenenza, potendo invece sostare nellerimesse situate in altri Comuni, purché presenti nel territorio provinciale.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza chiara e definitiva che ribadisce l'importanza della territorialità per i servizi NCC in Italia. Attraverso questo caso, il Consiglio ha riaffermato i principi di governance locale e il ruolo fondamentale che i servizi di trasporto devono svolgere per le comunità in cui operano. La decisione non solo influisce sulla situazione della ditta, ma stabilisce anche un precedente giuridico per casi futuri simili, sottolineando l'importanza di una connessione operativa con il comune di origine per il corretto esercizio di attività di noleggio con conducente.
MaSe
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