mercoledì 9 ottobre 2024

Shopper di plastica: punita solo la commercializzazione

Ad essere punita dalla legge è la effettiva messa a disposizione della clientela dei sacchetti di plastica monouso non biodegradabili e compostabili e non la mera detenzione degli stessi da parte dei venditori.

  La risposta del MASE al nuovo interpello

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 180065 del 3 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in merito al divieto di commercializzazione di buste di plastica non aventi i requisiti previsti dagli articoli 226-bis e 226-ter del D.lgs. n 152 del 2006.

In particolare, la Regione Emilia-Romagna chiedeva al Ministero di chiarire se nel divieto di commercializzazione delle shopper di plastica rientrino anche gli acquisti di imballaggi effettuati dai commercianti, a prescindere dalla loro cessione a terzi e dalla destinazione o utilizzo degli stessi.

Nel riscontro il Ministero, dopo aver richiamato le definizioni di cui all’art. 218 del D.Lgs. n. 152/2006, ha precisato che “il legislatore ha inteso includere nel divieto sia coloro che forniscono le shopper (produttori), sia coloro che le utilizzano (distributori e commercianti), richiamandoli entrambi come soggetti responsabili della fornitura e, dunque, della commercializzazione, in modo tale da garantire una effettiva riduzione della circolazione delle stesse in linea con l’obiettivo europeo”.

Quanto alla condotta rilevante al fine dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 261, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, il MASE, richiamando la giurisprudenza sul punto, ha evidenziato che “il mero acquisto non può essere fatto rientrare nel concetto di commercializzazione e che la condotta punita dalla norma è la effettiva fornitura delle buste da parte dei commercianti, a titolo gratuito o oneroso, nei punti vendita” .

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