venerdì 4 ottobre 2024

Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari...



DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137

Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. (24G00158) (GU Serie Generale n.230 del 01-10-2024)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/2024 

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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137 

Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza  nei  confronti
dei  professionisti  sanitari,   socio-sanitari,   ausiliari   e   di
assistenza e cura  nell'esercizio  delle  loro  funzioni  nonche'  di
danneggiamento   dei   beni   destinati   all'assistenza   sanitaria.
(24G00158) 
(GU n.230 del 1-10-2024)
 
 Vigente al: 2-10-2024  
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Vista la legge 14 agosto 2020, n.  113,  recante  «Disposizioni  in
materia di sicurezza per gli esercenti  le  professioni  sanitarie  e
socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»; 
  Visto il decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,  n.  56,  recante  «Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per  l'acquisto  di
energia elettrica e gas naturale, nonche'  in  materia  di  salute  e
adempimenti fiscali» e, in particolare, l'articolo  16,  che  prevede
disposizioni in materia di  contrasto  degli  atti  di  violenza  nei
confronti del personale sanitario; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2024,  n.  31,  recante
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  10
ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del  processo  penale
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere definizione dei procedimenti giudiziari»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza,   attesa   la
recrudescenza  di  gravi   episodi   di   violenza   in   danno   dei
professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in  particolare
nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido
ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a  tali  episodi  che
colpiscono  e  mortificano  il  personale  addetto  a  tali  delicate
funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 2024; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri della salute e della giustizia, di concerto con il  Ministro
dell'interno; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'articolo 635 del codice penale 
 
  1. All'articolo 635 del codice penale, dopo  il  secondo  comma  e'
inserito il seguente: 
    «Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture  sanitarie
o  socio-sanitarie  residenziali  o  semiresidenziali,  pubbliche   o
private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione
del delitto previsto dall'articolo 583-quater,  distrugge,  disperde,
deteriora o  rende,  in  tutto  o  in  parte,  inservibili  cose  ivi
esistenti   o   comunque   destinate   al   servizio   sanitario    o
socio-sanitario, e' punito con la reclusione da uno a cinque  anni  e
con la multa fino a 10.000 euro. Se il  fatto  e'  commesso  da  piu'
persone riunite, la pena e' aumentata.». 
                               Art. 2 
 
                Modifiche agli articoli 380 e 382-bis 
                   del codice di procedura penale 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  380,  comma  2,  dopo  la  lettera  a-bis)  sono
inserite le seguenti: 
      «a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente  una
professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita'
ausiliarie ad  essa  funzionali  previsto  dall'articolo  583-quater,
secondo comma, del codice penale; 
      a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635,
terzo comma, del codice penale;»; 
    b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali e' previsto
l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle
strutture    sanitarie    o    socio-sanitarie     residenziali     o
semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone  esercenti
una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a  causa
delle funzioni o del servizio nonche' di  chiunque  svolga  attivita'
ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali  allo
svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a  causa  di  tali
attivita', ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate
al servizio sanitario o  socio-sanitario,  quando  non  e'  possibile
procedere immediatamente  all'arresto  per  ragioni  di  sicurezza  o
incolumita' pubblica o individuale ovvero per ragioni  inerenti  alla
regolare erogazione del servizio, si considera comunque in  stato  di
flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale,  sulla  base  di
documentazione   video-fotografica   o   di   altra    documentazione
legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o
telematica,  dalla  quale  emerga  inequivocabilmente  il  fatto,  ne
risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il  tempo
necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto
ore dal fatto.». 
                               Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni e le  autorita'  interessate  provvedono
alle  attivita'  ivi  previste  nell'ambito  delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Schillaci, Ministro della salute 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: Nordio