sabato 12 ottobre 2024

La sicurezza stradale appartiene allo Stato e non agli Sceriffi


 Monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ed obbligo del casco protettivo

Gli è andata male al Sindaco di Firenze che si era rivolto al Consiglio di Stato dopo che il Tar l'aveva bastonato dicendogli che non era competenza Sua.

Il motivo del contendere era l'imposizione dell'uso del casco nella città di Firenze.

Purtroppo, per Lui,  in materia di sicurezza stradale,  non vale la regola:"io so io e Voi non siete un Caxxo", non vige.

Statuisce la sentenza:

"Per tali ragioni, è evidente il difetto di potere da parte dell’organo emanante, dovendo l’alto e nobile intento di evitare incidenti stradali coordinarsi con la normativa statale (e segnatamente: il codice della strada) in tema di circolazione stradale; normativa che non assegna in alcun modo ai comuni il potere di imporre l’adozione di caschi protettivi in sede di utilizzo di monopattini (o qualsiasi mezzo a due ruote) sul territorio comunale. La qual cosa è tanto più vera se si considera che quella della “sicurezza” (tra i quali rientra anche quella stradale) è una materia devoluta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 co. 2 lett. h) Cost.), che la esercita pertanto con l’adozione di norme valevoli su tutto il territorio nazionale, e che per tale ragione non può essere delegata alle Regioni e agli altri enti territoriali, pena la frammentazione, su base locale, di un tessuto di regole che deve invece rimanere unitario".

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Circolazione stradale – Codice della strada - Sicurezza stradale – Monopattini a propulsione prevalentemente elettrica – Obbligo del casco protettivo – Ordinanza sindacale - Illegittimità


È illegittima l’ordinanza sindacale, recante l’obbligo, per i conducenti di età maggiore di 18 anni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica che circolano sulle strade comunali, di indossare idoneo casco protettivo. Nel codice della strada non è contemplata alcuna previsione in tal senso , non evincibile, peraltro, nè dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che disciplina il potere dell’ente proprietario della strada di prevedere una serie di limitazioni alla circolazione stradale; né dall’art. 7 del citato d.lgs., che tipizza la possibilità, per i comuni, di introdurre, nei centri abitati, una serie di prescrizioni limitative della circolazione e della sosta. (1).

Consiglio di Stato, sezione V, 8 ottobre 2024, n. 8079 – Pres. Caringella, Est. Palmieri
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini