mercoledì 9 ottobre 2024

Fruizione dei permessi per particolari motivi personali o familiari: lo straordinario


CIRRS41  (VALIDO ANCHE PER ENTI LOCALI)


Nel caso in cui il lavoratore abbia fruito di un permesso orario retribuito per motivi familiari di cui all’art. 128 del CCNL Istruzione e ricerca 18.01.2024, è possibile riconoscergli le ore di lavoro prestate oltre il normale lavoro giornaliero come lavoro straordinario?

L’art. 128 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, che disciplina i permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari, al comma 3 prevede che durante la fruizione degli stessi “al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa”. La suddetta clausola, chiara nel suo tenore letterale, non riconosce i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario durante la fruizione dei permessi in questione, ma non vieta la possibilità che, per esigenze organizzative, al dipendente possa essere richiesto di prestare attività oltre l’orario ordinario di lavoro.

Sotto tale profilo, anche alla luce dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003 che definisce lavoro straordinario “il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3”, il tempo di lavoro prestato e quantificato oltre il normale orario ordinariamente previsto, comprensivo delle ore di permesso fruite dal dipendente ai sensi della clausola contrattuale in argomento, è pertanto ascrivibile a lavoro straordinario a condizione che sia debitamente autorizzato dal datore di lavoro.