domenica 20 ottobre 2024

Competenza del Suap sulle autorizzazioni ambientali

 Il Consiglio di Stato rileva la competenza del Suap emettere le autorizzazioni ambientali, ai sensi dell’ art. 208 del D.lgs. 152/2006, rigettando il motivo di doglianza secondo cui il rilascio delle suddette autorizzazioni sarebbero di competenza delle Regioni oppure alle Province per delega della Regione.

 
 Le disposizioni relative al Suap non hanno modificato l’attribuzione delle competenze in capo alle diverse amministrazioni coinvolte nel procedimento, ma hanno reso il Suap l’organo (comunale) che emette il provvedimento finale dopo aver raccolto gli atti di tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti. 
 
Lo sportello unico per le attività produttive costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’ art.14-quater, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241;  laddove esso non sia sostituito o affiancato nell’attività di istruttoria da soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). 
 
Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 ottobre 2024, n. 8086.
 

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Il ruolo del SUAP nel procedimento di autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti  

Consiglio di Stato, sezione IV, 8 ottobre 2024, n. 8086 – Pres. Mastrandrea, Est. Loria


Atto amministrativo - Procedimento in genere - Conferenza di servizi - Sportello unico per le attività produttive - Funzione

Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) rappresenta il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi ed è il punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti tale attività. Esso emette il provvedimento finale dopo aver raccolto gli atti di tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, fungendo in sintesi da unico canale informativo sia verso le amministrazioni che verso i soggetti istanti (1).

Atto amministrativo - Procedimento in genere - Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti - Conferenza di servizi - Sportello unico per le attività produttive - Funzione

L’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 non prevede in alcun modo un’esclusione del ruolo del SUAP per l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per cui, ad eccezione degli ambiti espressamente esclusi dalla disposizione regolamentare, esso svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento. (2).


Atto amministrativo - Procedimento in genere - Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti - Conferenza di servizi - Maggioranza - Parere negativo 


Con riferimento al procedimento di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il calcolo delle maggioranze in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 3 va condotto in base al numero di amministrazioni coinvolte e se, in base alle proprie competenze, una medesima amministrazione esprime, attraverso i propri uffici od organi, più pareri all’interno del medesimo procedimento, basta anche un solo parere negativo per determinare in tal senso la volontà di quella amministrazione. (3).

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