mercoledì 16 ottobre 2024

ART. 126-BIS, COMMA 2, C.d.S.

Il termine per comunicare i dati del conducente decorre all’esito di giudizio di opposizione a verbale

In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall’ art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.

 È quanto si legge nell’ ordinanza della Cassazione civile dell’11 ottobre 2024, n. 26553 (su premium)
 
Redazione Wolters Kluwer