venerdì 20 settembre 2024

Modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette

 
TAR Lazio
Sentenza 28 agosto 2024 n. 15964 - massima a cura della dott.ssa Maristella Giuliano


Modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette - installazione a sbalzo – ostruzione targa – limiti di larghezza –pericoli per la sicurezza stradale - circolari MIT n. 25981 del 6 settembre 2023 e n. 30187 del 12 ottobre 2023 - interpretazione – legittimità

Le circolari MIT n. 25981 del 6 settembre 2023 e n. 30187 del 12 ottobre 2023 relative alle modalità di istallazione delle strutture portasci e portabiciclette non introducono profili innovativi dell'ordinamento, ma si limitano a fornire istruzioni interpretative della normativa vigente, in particolare della normativa contenuta nel Codice della Strada all'art. 78 e nel Regolamento di esecuzione del codice della strada, di cui all'art. 227.

La loro installazione, laddove sia suscettibile di incidere sulla sicurezza della circolazione stradale, come nel caso di ostruzione della targa o di  sporgenze oltre i limiti consentiti, fa scattare l'obbligo di visita e prova da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile, con conseguente aggiornamento del documento unico del veicolo. Tali adempimenti non sono necessari nel caso in cui l'installazione della struttura amovibile non comporti ostruzione dei dispositivi di illuminazione, segnalazione visiva o della targa, in quanto in questo caso è di per sé salvaguardata la sicurezza stradale ed anche la   corretta identificazione del veicolo che verrebbe meno se fosse coperta anche solo in parte la targa. La corretta applicazione delle modalità di istallazione dei suddetti dispositivi in base all'interpretazione fornita nelle circolari del MIT, non comporta alcuna modifica rilevante del veicolo rispetto allo stato che lo stesso presentava all'atto della sua messa in circolazione. 

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