martedì 10 settembre 2024

I limiti di distanza per le sale gioco si applicano anche alle agenzie per le scommesse



I limiti distanziometrici da alcuni luoghi sensibili stabiliti dalla normativa regionale per le sale da gioco siapplicano anche alle agenzie per le scommesse.

Ai fini della tutela della salute ( art. 32 Cost.), l’attività di gestione delle scommesse lecite, prevista dall’ art. 88 del R.D. n. 773 del 1931, è parificata alle sale da gioco invece disciplinate dal precedente art. 86. Le norme attuative della singola legge regionale, pertanto, devono essere interpretate secondo una interpretazione logica e sistematica e, malgrado le espressioni letterali impiegate, non possono che essere riferite a entrambe le attività, fonti entrambi di rischi di diffusione della ludopatia. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 agosto 2024 (pdf nel canale premium)