giovedì 12 settembre 2024

Art. 93-bis C.d.S. - Circolare 11 settembre 2024


 Ministero dell'Interno
Esterovestizione. Diffusione del fenomeno della circolazione sul territorio nazionale dei veicoli con targhe straniere

(Circ. n. 300/STRAD/1/0000026955 del 11 settembre 2024)

>Il testo integrale (ASAPS)



OGGETTO: Esterovestizione. Diffusione del fenomeno della circolazione sul territorio nazionale dei veicoli con targhe straniere.


AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA
STRADALE
LORO SEDI
e, per conoscenza:
ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
Al COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA
ALL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali
ROMA


La materia relativa alla circolazione dei veicoli stranieri in Italia è stata oggetto di una prima disciplina da parte del decreto sicurezza del 20 18 1 che aveva previsto il divieto,con qualche eccezione, di circolazione dei veicoli immatricolati all’estero di proprietà di persone residenti in Italia, riducendo drasticamente il numero di tali veicoli in circolazione sul territorio nazionale. La disciplina, è stata, successivamente, modificata attraverso l’introduzione dell’art. 93-bis del codice della strada, che:  

  • vieta la circolazione dei veicoli esteri di proprietà di persone residenti in Italia da oltre 3 mesi 2;
  •  consente la circolazione dei veicoli esteri nella disponibilità di soggetti residenti in Italia diversi dai proprietari (residenti all'estero), imponendol'obbligo di avere al seguito ed esibire agli organi di controllo un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la duratadella disponibilità del veicolo;
  •  impone la registrazione al REVE 3 dei veicoli di cui al punto precedente allorquando la disponibilità in capo alla medesima persona superi i 30 giorni anche non continuativi nell'anno solare;
  •  considera il veicolo registrato al REVE alla stregua di un veicolo immatricolato in Italia e, pertanto, sottoposto anche agli obblighi di revisione e pagamento tassa automobilistica.

La nuova disciplina 4, in coerenza con il principio unionale di libera circolazione delle persone e delle cose, ha determinato un aumento significativo del numero di veicoli stranieri circolanti in Italia, che richiede un costante monitoraggio per prevenire e contrastare situazioni di irregolarità derivanti dall' esterovestizione 5 e connesse a diversi benefici 6•

Il fenomeno, benché registratosi con particolare rilievo in Campania 7, deve essere oggetto di unfocus su tutto il territorio nazionale, dando nuovo impulso all'attività di controllo da parte dei Compartimenti di Polizia Stradale e delle Questure, al fine di contrastare le pratiche elusive dell'obbligo della registrazione al REVE.

In tale ambito, rivestono particolare importanza sia i controlli su strada, per verificare il rispetto delle condizioni della circolazione, sia i controlli presso gli Studi di Consulenza Automobilistica, le Delegazioni ACI e gli Sportelli degli Uffici PRA, al fine di verificare la regolarità della documentazione prodotta dagli interessati per. ottenere la registrazione al REVE, con particolare riferimento alle ipotesi di veicoli già immatricolati in Italia che vengono reintrodotti nel territorio nazionale a seguito di reimmatricolazione all'estero.

Con riferimento ai controlli su strada, si richiamano le indicazioni contenute nella circolare del 31 maggio 2022 relative all'inserimento nella banca dati SDI delle informazioni acquisite- in occasione dei controlli eseguiti sui veicoli immatricolati all' estero non iscritti al REVE.
*****
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 IL DIRTETTORE CENTRALE

CORTESE



1 Decreto-legge 4 ottobre 2018. n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132.
2 Tali veicoli, per poter circolare sul territorio nazionale, devono essere reimmatricolati in Italia. 

 3 Registro dei veicoli esteri, tenuto dal PRA e gestito da ACI, previsto dagli artt. 94 e 93-bis cds.

4 Per !a quale sono state emanate disposizioni operative con distinte circolari del 23 marzo e 31 maggio
2022, allegate in copia per pronto riferimento.

5 Consiste nella reimmatricolazione all'estero, possibilmente in Paese UE, di un veicolo già immatricolato in Italia che però continua ad essere condotto sul territorio nazionale da parte di cittadino italiano. In alcuni casi la nuova immatricolazione nello stato estero avviene senza procedere alla radiazione del veicolo nel Paese di origine che mantiene illecitamente, beneficiandone, la "doppia nazionalità".

6 Rispamùo sui costi dell'assicurazione, nonché, in mancanza di registrazione, all'elusione del pagamento della tassa automobilistica e di eventuali sanzioni per violazioni del codice della strada non contestate immediatamente al trasgressore. In tal caso, infatti, i dati dell'intestatario del veicolo immatricolato all'estero e non registrato in Italia possono essere acquisiti tramite canali diplomatici che hanno tempistiche lunghe non coerenti con i temùni di notifica delle violazioni.

7 Nel 2023, su 53.000 veicoli registrati in tutta Italia, solo a Napoli ne risultano 35.000, e riguardano, in
particolare, veicoli immatricolati in Bulgaria e Polonia.

 

SU PREMIUM LE TRE CIRCOLARI DI RIFERIMENTO

Foto tratta da prontuario 2024 asaps