domenica 15 settembre 2024

Art. 186 comma 7 C.d.S. secondo la cassazione


 PRINCIPIO DI DIRITTO:

«Non integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite "screening", e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali» 

In parole povere, se a seguito incidente stradale non si riportano lesioni tali da comportare il trasporto o il ricovero in Ospedale, la  successiva procedura di prelievo del sangue risulta illegittima, poiché l'art. 186, comma 5, del codice della strada prevede la possibilità di procedere all'accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie ivi indicate esclusivamente «per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche», condizioni (l'essere conducente coinvolto in incidente stradale; e la necessità di cure mediche) tassative e che debbono ricorrere congiuntamente.

 
Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.32954 del 22/08/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:32954PEN), udienza del 02/07/2024, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore CENCI DANIELE 

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Foto in alto tratta da prontuario asaps 2024