domenica 25 agosto 2024

Ricorso al prefetto e i termini per il silenzio-accoglimento


Contravvenzioni, il ricorso al prefetto e i termini per il silenzio-accoglimento

Tutta la procedura, i criteri e i tempi previsti per l’espletamento della pratica che consente di opporsi alla contravvenzione ricevuta

Domanda. In data 13 febbraio 2023, ho presentato ricorso alla prefettura, tramite posta elettronica certificata, per oppormi a una contravvenzione. Nel termine dei 210 giorni dall'invio, indicato dall'articolo 204 del Dlgs 285/1992, si contano tutti i giorni, feriali e festivi, compresi quelli del mese di agosto?

Risposta. In caso di ricorso al prefetto, i termini da rispettare per l'adozione dei relativi provvedimenti sono regolati dall'articolo 204 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada, Cds). Se, come nel caso del quesito, il ricorso è presentato direttamente al prefetto, questi, ai fini della necessaria istruttoria, deve trasmetterlo, entro il termine di trenta giorni dalla sua ricezione, all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore è tenuto a ritrasmetterlo al prefetto, corredato di ogni elemento utile alla sua decisione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. L'articolo 204 del Cds stabilisce che il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro 120 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Inoltre, quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il citato termine di 120 giorni si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Tale termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. L'articolo 204 del Cds precisa che i termini in questione sono perentori, posti a pena di illegittimità oltre la loro scadenza, e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione. Decorsi questo termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto (silenzio-accoglimento). Per il calcolo del tempo, ai fini del computo del termine, deve farsi applicazione dei criteri enunciati nell'articolo 2963 del Codice civile, e quindi:
- osservanza del calendario comune;
- non considerazione, nel computo, del giorno iniziale;
- maturazione del termine con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale;
- proroga al primo giorno non festivo successivo av quello di scadenza, se quest'ultimo è festivo.
Inoltre, trattandosi di un ricorso amministrativo, non opera l'istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto.

 



di Maria Laura Barbera

11 dicembre 2023

Il quesito è tratto dall'inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 11 dicembre.

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N.B.

L'ordinanza ingiunzione deve essere emessa entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso oppure, se questo viene presentato direttamente al Prefetto, entro 210 giorni dalla presentazione, salvo l'eventuale interruzione dovuta all'audizione dell'interessato, richiesta ai sensi dell'art. 204 comma 1-ter del Codice della strada.
Nel computo del termine non è compreso il tempo necessario alla notificazione del provvedimento, che deve avvenire entro 150 gg dalla data della sua adozione.