Contravvenzioni, il ricorso al prefetto e i termini per il silenzio-accoglimento
Tutta la procedura, i criteri e i tempi previsti per l’espletamento della pratica che consente di opporsi alla contravvenzione ricevuta
Domanda. In data 13 febbraio 2023, ho presentato ricorso alla prefettura, tramite posta elettronica certificata, per oppormi a una contravvenzione. Nel termine dei 210 giorni dall'invio, indicato dall'articolo 204 del Dlgs 285/1992, si contano tutti i giorni, feriali e festivi, compresi quelli del mese di agosto?
Risposta. In
caso di ricorso al prefetto, i termini da rispettare per l'adozione dei
relativi provvedimenti sono regolati dall'articolo 204 del Dlgs
285/1992 (Codice della strada, Cds). Se, come nel caso del quesito, il
ricorso è presentato direttamente al prefetto, questi, ai fini della
necessaria istruttoria, deve trasmetterlo, entro il termine di trenta
giorni dalla sua ricezione, all'ufficio o comando cui appartiene
l'organo accertatore. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui
appartiene l'organo accertatore è tenuto a ritrasmetterlo al prefetto,
corredato di ogni elemento utile alla sua decisione, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento. L'articolo 204 del Cds stabilisce che
il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o
comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti
gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato
l'accertamento, adotta, entro 120 giorni dalla data di ricezione degli
atti da parte dell'ufficio accertatore, un'ordinanza motivata con la
quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non
inferiore al doppio del minimo edittale. Ove, invece, non ritenga
fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Inoltre, quando il
ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il citato termine
di 120 giorni si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente
per la presentazione all'audizione. Tale termine resta sospeso fino alla
data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione
del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa.
L'articolo 204 del Cds precisa che i termini in questione sono
perentori, posti a pena di illegittimità oltre la loro scadenza, e si
cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività
dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione. Decorsi questo termini senza
che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende
accolto (silenzio-accoglimento). Per il calcolo del tempo, ai fini del
computo del termine, deve farsi applicazione dei criteri enunciati
nell'articolo 2963 del Codice civile, e quindi:
- osservanza del calendario comune;
- non considerazione, nel computo, del giorno iniziale;
- maturazione del termine con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale;
- proroga al primo giorno non festivo successivo av quello di scadenza, se quest'ultimo è festivo.
Inoltre,
trattandosi di un ricorso amministrativo, non opera l'istituto della
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1° al 31
agosto.
di Maria Laura Barbera
11 dicembre 2023
Il quesito è tratto dall'inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 11 dicembre.
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N.B.
L'ordinanza ingiunzione deve essere emessa entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso oppure, se questo viene presentato direttamente al Prefetto, entro 210 giorni dalla presentazione, salvo l'eventuale interruzione dovuta all'audizione dell'interessato, richiesta ai sensi dell'art. 204 comma 1-ter del Codice della strada.
Nel computo del termine non è compreso il tempo necessario alla notificazione del provvedimento, che deve avvenire entro 150 gg dalla data della sua adozione.