giovedì 1 agosto 2024

Disapplicazione delle “norme legislative nazionali” di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con “finalità turistico-ricreative”

 Tar Sicilia, Catania, sez. III, 30 luglio 2024, n. 2767 - Pres. Lento, Est. Fichera

Beni pubblici – Demanio marittimo – Diritto dell’Unione europea e legislazione degli Stati membri –  Direttiva – Concessioni demaniali – Principi enunciati dall’Adunanza plenaria nm. 17 e 18 del 2021 – Applicazione – Presupposti. 

Dal principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 (secondo cui “Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione”) discende che devono essere disapplicate le “norme legislative nazionali” che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime e che le concessioni demaniali marittime incise da tale statuizione sono quelle che hanno “finalità turistico-ricreative”. (1)

Il T.a.r. nel caso in esame osserva come il citato principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria non possa essere richiamato a giustificazione della tesi della nullità di una clausola di rinnovo automatico racchiusa in un accordo quadro, non essendo quest’ultimo una “norma legislativa” che regolamenta il rinnovo delle concessioni ed essendo un accordo bilaterale, tra un soggetto pubblico e un soggetto privato, che si colloca all’esterno del perimetro delle concessioni demaniali. In particolare, osserva il T.a.r. come la nozione di “concessione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative” secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 13 della l. 8 luglio 2003, n. 172 deve riferirsi alle concessioni per l’esercizio delle seguenti attività: gestione di stabilimenti balneari; esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; esercizi commerciali; servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie. A tale elencazione la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VII, 11 gennaio 2023, n. 6377) riconosce carattere tassativo (sicché non vi rientrano le concessioni riguardanti i punti di ormeggio, le concessioni di cantieri navali e scali d’alaggio e neppure le concessioni dei servizi di biglietteria per trasporto pubblico marittimo).

(1)    Nulla negli esatti termini. Precedenti parzialmente conformi: T.a.r. per la Calabria, sez. II, 20 maggio 2022, n. 862.

https://www.giustizia-amministrativa.it