martedì 23 luglio 2024

Sulla differenza tra la disciplina del cambio di toponomastica e quella dell’attribuzione di un nuovo nome alle vie comunali e sui relativi presupposti

Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 2024, n. 6260 – Pres. Caringella, Est. Masaracchia


Comune e provincia – Toponomastica – Via comunale – Nuovo nome – Procedimento – Precedente denominazione – Comunità locale – Prassi – Rilevanza – Conseguenze – Procedimento.


Sono illegittimi gli atti del Comune e della Prefettura che, seguendo il procedimento dell’art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, attribuiscano un nuovo nome a una via comunale sul presupposto che la stessa fosse priva di denominazione, laddove risulti sufficientemente provato che tale via, pur priva di denominazione ufficiale, avesse comunque una denominazione invalsa nella prassi della comunità locale, per la quale avrebbe dovuto quindi essere seguito il diverso procedimento di cambio del nome, disciplinato dal regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (1).

In motivazione, la Sezione ha rilevato che la distinzione tra i due procedimenti sia di non poco conto, in quanto il cambio della toponomastica, a differenza dell’attribuzione di un nuovo nome, richiede una valutazione particolarmente delicata, che abbisogna di un’istruttoria approfondita sull’effettiva necessità di procedere in tal senso, in ragione delle conseguenze e gli incomodi che derivano ai cittadini da una simile iniziativa.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.