mercoledì 31 luglio 2024

Sequestro amministrativo del veicolo e spese di custodia: il diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale


A seguito di sequestro amministrativo di un veicolo affidato in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall’amministrazione che lo ha eseguito che dal proprietario del mezzo sequestrato, il diritto al rimborso delle spese di custodia, anticipate dall’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

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La Redazione
Cass. civ, sez. II, ord., 29 luglio 2024, n. 21119
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L'ordinanza in esame trova la sua genesi nell'appello proposto al Tribunale di Lecce, avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Casarano con cui veniva rigettata l'opposizione ad ordinanza di ingiunzione del Prefetto di Lecce, la quale intimava, ai ricorrenti, il pagamento di 1.849,05 euro ai fini del recupero delle spese di custodia di un motociclo sottoposto a sequestro amministrativo.

Il Tribunale, nel respingere l'impugnazione, ha affermato che la Prefettura di Lecce aveva ingiunto il rimborso delle spese spettanti al custode ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.P.R. n. 571/1982 e non il pagamento di una sanzione amministrativa prescritta, come sostenuto dalla difesa. Il sequestro del motoveicolo è, infatti, avvenuto in data 6 dicembre 2010 e, il credito per il recupero delle spese maturato a seguito della fattura emessa dalla società custode, in data 17 dicembre 2012. Il diritto al rimborso quindi, oggetto dell'ingiunzione, non poteva ritenersi prescritto, al tempo dell'ordinanza, poiché soggetto al termine di prescrizione ordinario.

La Suprema Corte, in armonia con quanto sostenuto dal Tribunale di Lecce, ha, dunque, ritenuto infondata la censura presentata dal r

Cass. civ, sez. II, ord., 29 luglio 2024, n. 21119