Approvato dalla Camera, il provvedimento è legge. Si riforma anche il traffico d'influenze
Sono otto gli articoli del disegno di legge - approvato in via definitiva - che porta il nome del Guardasigilli Carlo Nordio e propone una significativa riforma del codice penale, del codice di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario.
Ecco i punti principali.
- ABROGAZIONE DELL'ABUSO D'UFFICIO: viene abolita la
norma del codice penale (art.323) che punisce il pubblico ufficiale che
violando consapevolmente leggi, regolamenti o l'obbligo di astensione,
cagiona un danno ad altri o si procura un vantaggio patrimoniale. Nel
2020 questo articolo era stato modificato specificando che il reato non
si poteva configurare in presenza di margini di discrezionalità
amministrativa nell'adozione di un provvedimento. Ora questa
disposizione viene cancellata del tutto. Nel frattempo, però, il
governo, con il decreto carceri, ha reintrodotto una parziale copertura
penale per gli abusi patrimoniali dei pubblici ufficiali. E si prevede
la pena da 6 mesi a 3 anni per chi, sempre che non residuino margini di
discrezionalità amministrativa nel provvedimento, danneggia terzi o si
avvantaggia destinando somme di cui è in possesso a finalità diverse da
quelle previste dalla legge. Si tratta di quello che prima del 1990 era
detto 'peculato per distrazione'.
- MODIFICHE AL TRAFFICO DI INFLUENZE:
Si restringe l'ambito di applicazione di questo reato. La mediazione
viene ritenuta illecita se finalizzata a far compiere un reato ad un
pubblico ufficiale. Si elimina l'ipotesi della 'millanteria' e restano
le condotte più gravi. Sul piano sanzionatorio, aumenta il minimo
edittale della pena: da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi.
- INTERCETTAZIONI E TUTELA DEL TERZO ESTRANEO:
Non dovranno essere riportate le conversazioni e i dati relativi a
soggetti non coinvolti dalle indagini, se non considerati rilevanti per
il procedimento. E nella richiesta di misura cautelare del Pm e
nell'ordinanza del giudice non dovranno essere indicati i dati personali
dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia considerato
indispensabile per l'esposizione degli elementi rilevanti. Il giudice
dovrà quindi stralciare le intercettazioni che contengono dati relativi a
soggetti diversi dalle parti, laddove non essenziali.
- INFORMAZIONE DI GARANZIA:
nell'avviso dovrà essere contenuta una descrizione solo sommaria del
fatto su cui si indaga. La consegna dell'atto dovrà avvenire in modo di
garantire la riservatezza del destinatario.
- CONTRADDITTORIO E MISURE CAUTELARI:
Il giudice dovrà procedere all'interrogatorio dell'indagato prima di
disporre la misura cautelare, previo deposito degli atti, con facoltà
della difesa di averne copia. L'indagato potrà così avere la possibilità
di una difesa preventiva, prima di eventuali misure come la custodia
cautelare in carcere.
- COLLEGIALITÀ E MISURE CAUTELARI: Introduzione di un
organo collegiale, formato da 3 giudici, per l'adozione dell'ordinanza
di custodia cautelare in carcere che attualmente è invece sempre
disposta dal giudice monocratico (per consentire le necessarie
assunzioni, l'entrata in vigore è differita di due anni). La
collegialità è prevista solo in fase di indagini ed è estesa anche alle
pronunce di aggravamento della misura cautelare e all'applicazione
provvisoria delle misure di sicurezza detentive ma non quando la misura è
adottata durante le procedure di convalida di arresto o fermo.
- LIMITI ALL'APPELLO:
Limitazione alla possibilità per il Pm di proporre appello contro le
sentenze di assoluzione di primo grado. Il provvedimento non riguarda i
reati più gravi.
- ETÀ DEI GIUDICI POPOLARI IN CORTE D'ASSISE: Il requisito massimo è fissato a 65 anni e deve sussistere soltanto al momento della nomina.
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