Per i giudici non ci sono dubbi: è legittima la multa imposta ad una società di noleggio veicoli a seguito di verbale di accertamento frutto dell’omesso aggiornamento dei dati di un veicolo, pur a fronte della disponibilità del mezzo per pochi giorni, subito dato in locazione ad un privato.
A
fronte delle obiezioni sollevate, tra primo e secondo grado, dai legali
della società, i giudici di merito ribadiscono «l'applicabilità, alla
società locatrice, dell'obbligo di comunicazione, entro il
termine di trenta giorni, dell'atto comportante la variazione
dell'intestatario della carta di circolazione o la modifica alla
disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, onde
consentirne l'annotazione sulla carta di circolazione e la
registrazione nell'archivio nazionale» previsto dal ‘Codice della strada'.
Su questo fronte, in particolare, i giudici precisano che «essendo
stata l'auto, di proprietà di un'altra società, concessa in locazione ad
una società di noleggio, non rileva la messa a disposizione del mezzo
ad un terzo in sublocazione fin da subito».
Per la società di noleggio è illogico il ragionamento seguito dai giudici di secondo grado.
Cass. civ., sez. II, ord., 22 luglio 2024, n. 20129
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