Ministero dell'Interno
(Circ. n. 300/STRAD/1/0000021131.U/2024 del 9 luglio 2024)
>Il testo integrale
>All.1
Ministero dell'Interno
Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 - Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione del reato di guida senza patente
Circ. n. 300/STRAD/1/0000021131.U/2024 del 9 luglio 2024
ASAPS
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Sull’argomento, sono state fornite indicazioni operative con circolare n.300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016 (all. 1), in particolare, sulla diversa natura della recidiva contenuta nel comma 15 dell’art. 116 cds, rispetto a quella del comma 17 dello stesso articolo1.
Infatti, come precisato nella suddetta circolare, l’art. 5 del D.lgs. 8/2016 ha espressamente previsto che nei reati depenalizzati dalla stessa norma in cui ci sono ipotesi aggravate dalla recidiva, quest’ultima deve intendersi come reiterazione. In questo senso è stato interpretato l’art. 116, comma 15 cds, che conteneva l’ipotesi di reato depenalizzato, e nel quale permane l’aggravante della reiterazione. Invece, il comma 17 dello stesso articolo, non contenendo ipotesi di reato depenalizzate, non rientra nella disciplina richiamata dal citato art. 5 del D.lgs. 8/2016.
Pertanto, la sanzione accessoria della confisca consegue semplicemente alla “ripetizione” dell’illecito, non essendo richiesta la “reiterazione” come per l’ipotesi del comma 15.
Tuttavia, atteso che il citato comma 17 richiama espressamente le violazioni del comma 15, le conseguenze che derivano dalla ripetizione dell’illecito e, che quindi determinano l’applicazione della confisca del veicolo, devono essere circoscritte al medesimo periodo di tempo indicato dal predetto comma 15.
Da ciò, ne deriva che la sanzione accessoria del fermo amministrativo troverà applicazione nell’ipotesi di guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. La confisca, invece, si potrà applicare allorquando l’illecito appena descritto venga commesso nuovamente nei due anni prescindendo dal fatto che configuri una reiterazione o una recidiva.
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Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Cortese
Riferimento normativo: art. 116 comma 15 in relazione all'art. 116 commi 15 e 17.
Per aver guidato un veicolo senza aver conseguito la corrispondente
patente di guida o con patente revocata o non rinnovata per requisiti
fisici e psichici.
Codice violazione: 1986 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Alla guida del veicolo senza
aver mai conseguito la patente; oppure con patente revocata; oppure non
rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 5.100,00
- diurna scontata del 30%: euro 3.570,00
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
- Fermo amministrativo del veicolo per mesi 3 secondo le modalità indicate al capo I, sezione II del titolo VI
Note al verbale:
- Indicare la fattispecie corretta.
Note operative:
• Il trasgressore non può essere autorizzato a condurre il veicolo.
• Nel caso di fermo amministrativo invitare il trasgressore o il
proprietario a recuperare il veicolo con carro attrezzi da questi
richiesto.
• Il fermo non si applica quando trasgressore non è proprietario del
veicolo ed è evidente che circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
• Nel caso di soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, a
misure di prevenzione ancora in atto, applicare Art 73 del Dl.Vo 159 del
2011.
_____ 116-3 _____
Riferimento normativo: art. 116 comma 15 in relazione all'art. 116 commi 15 e 17.
Per aver guidato un veicolo senza aver conseguito la corrispondente
patente di guida o con patente revocata o non rinnovata per requisiti
fisici o psichici - violazione ripetuta nel biennio, costituente
reiterazione/reato.
Codice violazione: 1982 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Alla guida del veicolo senza
aver mai conseguito la patente; oppure con patente revocata; oppure non
rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. [reiterazione]
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro -
- diurna scontata del 30%: -
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
- Confisca del veicolo secondo le modalità indicate al capo I, sezione II del titolo VI
Note al verbale:
Note operative:
• Informativa all'A.G.
• Per la reiterazione nel biennio, il verbale precedente deve risultare
definito (pagato o superati i termini per presentare ricorso)
• Si applica la procedura dell'art. 224-ter.