Nuove indicazioni nella circolare del 29 maggio 2024, n. 15356
La circolare sopra citata, inoltre, fornisce importati indicazioni circa le modalità di tenuta del Rvfu e ricorda che sono obbligati all’utilizzo del RVFU i seguenti operatori:
“-
i Centri di raccolta, intendendosi per tali le imprese che, a norma del
d.lgs. n. 209/2003 e del d.lgs. n. 152/2006, gestiscono impianti
autorizzati al trattamento di veicoli fuori uso e che effettuano almeno
le operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli stessi;
–
i concessionari, i gestori delle succursali delle case costruttrici o
degli automercati che commercializzano veicoli (di seguito, per brevità:
Operatori commerciali).
A tale ultimo riguardo, si richiamano i commi 1 e 1-bis dell’art. 5 del d.lgs. n. 209/2003, a norma dei quali la consegna del veicolo fuori uso all’Operatore commerciale, ai fini del successivo conferimento al Centro di raccolta convenzionato, può avvenire solo nel caso in cui il detentore cede il veicolo fuori uso per acquistarne un altro.
Pertanto, l’obbligo di tenuta del RVFU è riferito:
– indistintamente a tutti i Centri di raccolta;
–
solo agli Operatori commerciali che accettino la consegna di veicoli
fuori uso in sede di vendita di altro veicolo nuovo od usato”.
https://www.tuttoambiente.it