giovedì 6 giugno 2024

Targa prova:la novella continua. Nuova Circolare (300/STRAD/1/17290.U/2024 del 05.06.2024)


Seg. 300/STRAD/1/15826.U/2024 del 22.05.2024


OGGETTO: decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, n. 229 –Modifiche al regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli di cui al dPR n.474/2001. PRECISAZIONI


Di seguito alla circolare indicata a margine, con la quale sono stati approfonditi alcuni aspetti relativi alla circolazione di prova a seguito della modifica del dPR 474/2001, si precisa che, in caso di circolazione di veicolo non immatricolato con autorizzazione di prova scaduta di validità ricorrono le violazioni degli articoli 93 cds, per la mancanza di immatricolazione, e 193 cds, per la mancanza di copertura assicurativa.
Pertanto, l’impiego dell’autorizzazione in corso di validità per esigenze diverse da quelle indicate nell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 121/2021 o da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel dPR 474/2021 comporta l’applicazione delle sole sanzioni di cui all’art. 98 cds, per un uso diverso da quello prescritto.
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Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
 
 IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese
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 Nota di redazione
 art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 121/2021
 
 3. L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova.