domenica 2 giugno 2024

Il trasporto del veicolo sequestrato, privo di assicurazione, torna alle vecchie modalità.... ED io (se me lo consentite), me la rido....


Come è noto, il T.A.R. del Lazio, con ordinanza cautelare n° 01914 del 15/05/2424, ha disposto la sospensione della circolare del Ministero dell’Interno n° n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024 del 08/02/24 limitatamente alla parte in cui a pagina 7, nella nota n. 21 si prevede che “(…) appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall’organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi“.

Il Ministero dell’Interno ha momentaneamente messo una toppa ad una "cavolata colossale" che gli avevano suggerito di scrivere nella CIRCOLARE N° 300/STRAD/1/16119.U/2024 DEL 24/05/24 disponendo che “…nelle more della decisione del ricorso, in caso di sequestro di un veicolo privo di assicurazione, questo dovrà essere trasportato presso il luogo di custodia con le modalità preesistenti.“.

Quello che penso personalmente su questo argomento (e chi mi conosce lo sà bene), è che siamo solo all'inizio di una clamorosa e scontata "debacle" da parte di chi ci dovrebbe coordinare, in materia di assicurazioni r.c.a., con annessi e connessi.

Sotto la nota del Ministero.


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della polizia di Stato

Prot. n. 300/STRAD/1/16119.U/2024 Roma, 24 maggio 2024

OGGETTO: Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 recante modifica alla Direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.


PROVVEDIMENTO CAUTELARE DEL TAR LAZIO

Nel far seguito alla circolare n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024 del 8 febbraio 2024, con la quale sono state fornite indicazioni operative conseguenti all'introduzione del decreto legislativo n. 184/2023 (1) che ha apportato modifiche alla disciplina sull'assicurazione dei veicoli, si rappresenta che, a seguito di ricorso, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza cautelare n. 01914/2024 del 15 maggio 2024, ha disposto la sospensione della predetta circolare, limitatamente alla parte in cui a pagina 7, nella nota n. 21 si prevede che "(...) appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura
assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi".
Alla luce di quanto disposto dal predetto Tribunale, nelle more della decisione del ricorso, in caso di sequestro di un veicolo privo di assicurazione, questo dovrà essere trasportato presso il luogo di custodia
con le modalità preesistenti [2].
Si fa riserva di seguito all'esito del ricorso.
* * *
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi
e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

[1] Qualora i tempi per il recupero del veicolo o di trasferimento dello stesso in condizioni di sicurezza fossero
incompatibili con le esigenze operative della pattuglia, quest'ultima può riprendere il proprio servizio, fermo restando
l'obbligo per l'affidatario di trasferire il veicolo in condizioni di sicurezza.
[2] Come indicato nel paragrafo 1.4 della circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 di questa Direzione Centrale.