mercoledì 12 giugno 2024

Bisogna indire le Gare per le concessioni demaniali


Concorrenza: tutte le disposizioni legislative che hanno stabilito la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative vanno disapplicate, e le Amministrazioni competenti devono indire subito le gare


Tratto da: EIUS

In tema di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative:
 
1) tutte le disposizioni legislative che hanno stabilito la proroga automatica delle concessioni – comprese le disposizioni contenute nel d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 («Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»), convertito, con modificazioni, nella l. 24 febbraio 2023, n. 14 – sono in contrasto col diritto dell’Unione europea – segnatamente, con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno – e, pertanto, devono essere disapplicate dalle amministrazioni a ogni livello, anche comunale; 
 
2) al fine di assegnare le concessioni, le amministrazioni competenti: a) devono applicare l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, atteso che in questa materia la procedura competitiva costituisce la regola, salvo che non risulti, sulla base di un’adeguata istruttoria e alla luce di un’esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile alle concessioni non è scarsa, in base a un approccio che può essere anche combinato, ma che in ogni caso dev’essere qualitativo; b) anche quando non ritengano applicabile l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, devono comunque applicare l’art. 49 TFUE e procedere all’indizione della gara, ove la singola concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, il quale è da presumersi finché non sia compiutamente accertato il contrario; 3) anche nelle eccezionali ipotesi di risorsa non scarsa e di contestuale assenza dell’interesse transfrontaliero certo, da provarsi in modo rigoroso, il diritto nazionale impone in ogni caso di espletare una procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, precludendo l’affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti; 4) è ammessa la sola proroga tecnica, funzionale allo svolgimento della gara, purché le amministrazioni competenti – in particolare, quelle comunali – abbiano già indetto la procedura selettiva o, comunque, abbiano deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi.
 
► V. anche, in questa Rivista: CGUE, terza sezione, sent. 20 aprile 2023, causa C-348/22; quinta sezione, sent. 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15; CdS, ad. plen., sent. n. 17/2021; sez. IV, sent. n. 1416/2021; sez. V, sent. n. 4658/2019; sez. VI, sentt. nn. 7874/2019 e 5051/2015; sez. VII, sent. n. 10378/2023; TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 1871/2024; TAR Toscana, sez. II, sent. n. 363/2021.

Consiglio di Stato, sezione VII, 20 maggio 2024, n. 4479