sabato 22 giugno 2024

Art. 186, comma 7, C.d.S. - Non c'è nessun obbligo di dare avviso di farsi assistere da un difensore a chi si rifiuta di fare l'alcoltest. E se fa ricorso si attacca!!!






Cassazione penale sezione IV, sentenza n 24574 del 24 giugno 2024
 
"L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento,
perché la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini
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L 'avvertimento di cui all'art. 114 disp. att, cod. proc. pen. è previsto nell'ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza; l'eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell'atto, in quanto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.
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Il procedimento, in altri termini, deve ritenersi in corso allorquando si registra il rifiuto dell'interessato di sottoporsi all'alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, si consuma il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. 
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 L'interpretazione trova conforto anche in un ulteriore argomento di natura testuale, desumibile dall'art. 379, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, relativo alle modalità di esecuzione del test: attraverso l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva 'ovvero', è chiaramente delineata l'alternativa fra l'accertamento ed il rifiuto, stabilendo che, in ogni caso, occorre dare atto delle circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza; conseguentemente, il rifiuto precede l'inizio dell'atto per il quale è prevista la garanzia difensiva di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Pertanto l'obbligo di dare avviso non ricorre allorquando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento (con diniego espresso o tacito), essendo il reato perfezionato nel momento dell'espressione della volontà di sottrarsi all'atto assistito dalla garanzia dell'avviso".